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Ordinanza

Ordinanza n. 204/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, anche mediante l'adozione di provvedimento ai sensi dell'art. 56 CPA: a) del diniego n. -OMISSIS- del 28.11.2025, notificato il 5.12.2025, a firma del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzione vicarie, con il quale è stata respinta l'istanza ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 di assegnazione temporanea presso la Scuola -OMISSIS-, in subordine presso la Questura di -OMISSIS- o, in via ulteriormente gradata, presso la Questura di -OMISSIS-; b) del parere contrario espresso dalla Questura di -OMISSIS- richiamato nel provvedimento impugnato sub a); c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente, ivi compresa, ove possa occorrere, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza formulata con nota prot. n. -OMISSIS- del 09.10.2025.

Giustizia amministrativa202600363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, con parere contrario della Questura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del 28 novembre 2025, notificato il 5 dicembre 2025, con cui il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie ha respinto l'istanza di assegnazione temporanea presso una Scuola e, in subordine, presso due Questure. È stato impugnato anche il parere contrario espresso dalla Questura e richiamato nel diniego, nonché ogni atto connesso, inclusa, ove occorrente, la comunicazione dei motivi ostativi. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma riferisce che il Collegio ha ritenuto necessario rivalutare la posizione alla luce dei motivi dedotti e di tutta la documentazione prodotta dal ricorrente.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha accolto la domanda ai fini del riesame, senza annullare direttamente il diniego. Ha ritenuto opportuno che l'Amministrazione rivalutasse la precedente valutazione considerando sia i motivi di ricorso sia tutti i documenti presentati in giudizio dal ricorrente. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 24 settembre 2026; le spese sono state riservate al definitivo. L'ordinanza deve essere eseguita dall'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea presentata dal dipendente; il giudice ha disposto che l'Amministrazione rivaluti il diniego alla luce dei motivi e della documentazione prodotti.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato nella domanda cautelare, proposta anche mediante richiesta di provvedimento monocratico urgente; l'ordinanza è stata poi adottata sulla base dell'art. 55 c.p.a.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale sulla quale il TAR ha provveduto accogliendola ai fini del riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando i motivi di ricorso e la documentazione prodotta evidenziano l'esigenza di una nuova valutazione amministrativa, il giudice può accogliere la domanda ai soli fini del riesame, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione e senza disporre l'immediato annullamento dell'atto.
  • Il riesame imposto in sede cautelare deve considerare non soltanto gli elementi già valutati nel procedimento, ma anche i motivi di ricorso e tutta la documentazione rilevante depositata in giudizio dal ricorrente.
  • L'accoglimento cautelare ai fini del riesame non definisce il merito della controversia e consente la prosecuzione del giudizio, con riserva della decisione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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