Sentenza n. 3502/2026 - Napoli, Sezione 6
Per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in merito alla richiesta di convocazione del ricorrente ai fini degli adempimenti funzionali al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 T.U.I.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Prefettura di Napoli sulla richiesta di convocazione nell’ambito della procedura di primo ingresso per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sulla richiesta di convocazione necessaria agli adempimenti funzionali al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 del T.U.I. Il Ministero dell’Interno si è costituito eccependo l’improcedibilità e chiedendo il rigetto, documentando che il 7 agosto 2024 aveva già revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente. Il difensore del ricorrente non ha replicato né partecipato alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio. La revoca del nulla osta all’ingresso ha fatto venir meno il presupposto legittimante la permanenza del cittadino straniero nel territorio dello Stato anche ad altro titolo, sicché è venuto meno l’interesse alla definizione dell’azione contro il silenzio sulla convocazione. Il giudice ha precisato che l’interesse del ricorrente si trasferisce eventualmente nella diversa sede dell’impugnazione del provvedimento di revoca del nulla osta, purché non siano decorsi i relativi termini. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
L’azione contro il silenzio è il rimedio utilizzato per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; nel caso concreto è stata dichiarata improcedibile per il venir meno dell’interesse derivante dalla sopravvenuta revoca del presupposto amministrativo.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Costituisce il riferimento normativo sostanziale per gli adempimenti connessi al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione; il giudice ha ritenuto venuto meno il presupposto della relativa procedura a seguito della revoca del nulla osta all’ingresso.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è improcedibile quando, nelle more del giudizio, venga adottato un provvedimento che faccia venir meno il presupposto sostanziale dell’attività amministrativa richiesta e, conseguentemente, l’interesse concreto e attuale alla decisione sul silenzio.
- Quando la sopravvenienza incide sul titolo amministrativo presupposto della richiesta di provvedere, l’interesse del privato può eventualmente trasferirsi sull’impugnazione diretta del provvedimento sopravvenuto, nel rispetto dei relativi termini di decadenza.
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