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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11359/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato. Dai passaggi riportati emerge che il primo motivo riproponeva censure già esaminate e disattese nel merito, sostenendo che la condotta contestata integrasse una mera resistenza passiva e non un'attività pericolosa, ma soltanto una destrezza automobilistica; il secondo motivo investiva la recidiva, ma risultava precluso perché non dedotto con specifico motivo di appello; il terzo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, censurato nonostante la motivazione della sentenza impugnata fosse ritenuta sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano in parte meramente riproduttivi di questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, in parte precluse perché non oggetto di specifico appello, e in parte infondati perché la motivazione sul trattamento sanzionatorio era giudicata sufficiente e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Sono inammissibili in sede di legittimità le doglianze che si risolvono nella riproposizione di censure di merito già esaminate o che introducono questioni non devolute con specifico motivo di appello.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono non consentiti dalla legge processuale di legittimità o comunque preclusi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure di merito già scrutinare e disattese con argomentazione non illogica dal giudice di appello.
  • Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni che non siano state oggetto di specifico motivo di appello, quando la loro trattazione richiederebbe un previo devolutum.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, con puntuale esame delle deduzioni difensive.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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