Cassazione Penale, Ordinanza n. 11359/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato. Dai passaggi riportati emerge che il primo motivo riproponeva censure già esaminate e disattese nel merito, sostenendo che la condotta contestata integrasse una mera resistenza passiva e non un'attività pericolosa, ma soltanto una destrezza automobilistica; il secondo motivo investiva la recidiva, ma risultava precluso perché non dedotto con specifico motivo di appello; il terzo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, censurato nonostante la motivazione della sentenza impugnata fosse ritenuta sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano in parte meramente riproduttivi di questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, in parte precluse perché non oggetto di specifico appello, e in parte infondati perché la motivazione sul trattamento sanzionatorio era giudicata sufficiente e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Sono inammissibili in sede di legittimità le doglianze che si risolvono nella riproposizione di censure di merito già esaminate o che introducono questioni non devolute con specifico motivo di appello.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono non consentiti dalla legge processuale di legittimità o comunque preclusi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure di merito già scrutinare e disattese con argomentazione non illogica dal giudice di appello.
- Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni che non siano state oggetto di specifico motivo di appello, quando la loro trattazione richiederebbe un previo devolutum.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, con puntuale esame delle deduzioni difensive.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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