Sentenza n. 1339/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, relativa all’accredito della Carta docente per euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 588/2024 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, accreditando euro 1.500,00, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato. Dopo la notificazione in forma esecutiva al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza, precisando che il Ministero non aveva effettuato l’accredito dovuto; il ricorso riferisce inoltre che era stata soltanto predisposta la procedura informatica per l’accredito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il Ministero non aveva provato l’effettivo adempimento: la mera predisposizione della procedura informatica non equivale all’accredito della somma. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio Carta docente del ricorrente euro 1.500,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali e accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di centoventi giorni
Il decorso del termine dilatorio successivo alla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la finalità della Carta docente, cui deve essere destinato l’accredito di euro 1.500,00 ordinato in esecuzione del giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Sono richiamati dalla sentenza ottemperanda quale disciplina delle modalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il debitore è una pubblica amministrazione e le statuizioni giudiziali risultano ineseguite.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione devono risultare, tra l’altro, il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La mera predisposizione di una procedura informatica interna non dimostra l’esatto adempimento di un obbligo giudiziale di pagamento o accredito: l’Amministrazione deve provare l’effettiva attribuzione della somma dovuta al beneficiario.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza di parte dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato.
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