Cassazione Civile, Ordinanza n. 12558/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa, aveva proposto opposizione allo stato passivo avverso il decreto del giudice delegato che aveva escluso un proprio credito di euro 273.096,25 insinuato al passivo del fallimento di altra società. Il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del procedimento di opposizione perché, all'udienza fissata, nessuna delle parti era comparsa. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 24 l.fall., in relazione all'art. 181 c.p.c., sostenendo che, dopo il d.lgs. 169/2007, l'opposizione allo stato passivo non sarebbe soggetta alla disciplina del rito camerale tale da consentire l'estinzione immediata per mancata comparizione ad una sola udienza, dovendosi invece applicare le regole del giudizio di primo grado e, in particolare, l'art. 181 c.p.c. nei limiti della compatibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che l'opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, non è equiparabile all'appello; in assenza di una disciplina espressa derogatoria negli artt. 98 e 99 l.fall., si applicano le norme del codice di rito del primo grado, quindi gli artt. 309 e 181, comma 1, c.p.c. Ne consegue che, se nessuna delle parti compare all'udienza, il giudice non può dichiarare immediatamente l'estinzione del processo, ma deve fissare una nuova udienza secondo il meccanismo previsto dall'art. 181 c.p.c.; solo l'eventuale ulteriore mancata comparizione consente la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Civitavecchia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 99 l.fall.
disciplina l'opposizione allo stato passivo; in assenza di deroga espressa non esclude l'applicazione delle norme del rito ordinario compatibili.
art. 24 l.fall.
nel testo ricorso si richiama l'abrogazione del secondo comma ad opera del d.lgs. 169/2007 per sostenere l'inapplicabilità del rito camerale alle cause fallimentari.
art. 181 c.p.c.
se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice deve fissare una nuova udienza; l'estinzione può essere dichiarata solo dopo la seconda mancata comparizione.
art. 309 c.p.c.
se nel corso del processo nessuna parte si presenta all'udienza, si applica il meccanismo dell'art. 181, comma 1, c.p.c.
art. 98 l.fall.
insieme all'art. 99 l.fall. regola il procedimento di opposizione allo stato passivo.
d.lgs. 169/2007
richiamato dalla ricorrente quale intervento normativo che avrebbe inciso sulla disciplina processuale delle cause fallimentari.
Massime di principio
- L'opposizione allo stato passivo, pur essendo un rimedio impugnatorio, non è assimilabile al giudizio di appello; pertanto non si applicano automaticamente le regole proprie del gravame.
- In mancanza di una disciplina speciale espressa negli artt. 98 e 99 l.fall., al procedimento di opposizione allo stato passivo si applicano le norme del codice di procedura civile compatibili con il rito di primo grado.
- La mancata comparizione di tutte le parti alla prima udienza non comporta l'immediata estinzione del processo: il giudice deve prima fissare una nuova udienza ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c.
- L'estinzione può essere dichiarata solo dopo la reiterata mancata comparizione delle parti alla udienza successiva, secondo il meccanismo previsto dagli artt. 181 e 309 c.p.c.
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