Sentenza n. 597/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica formatosi, ai sensi dell'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sull’istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla società ricorrente in data 27/12/2022, codice procedura MASE 9411, concernente un progetto di impianto agrifotovoltaico di potenza pari a 20,08 MW, sito nel Comune di Lizzano e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi anche nei Comuni di Torricella, Sava e Fragagnano; e per la condanna della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ad adempiere, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA ex art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere comunque sulla summenzionata istanza con provvedimento espresso di Valutazione d'Impatto Ambientale ex art. 25, comma 2-bis, T.U.A., superando così l’inerzia serbata nei confronti della società proponente. e per la nomina, sin d'ora e qualora ritenuto opportuno, di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010, affinché intervenga, in sostituzione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del MASE, adottando egli il provvedimento di VIA in caso di perdurante inerzia della Commissione ovvero del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA relativa a un impianto agrifotovoltaico e alle opere di connessione alla rete elettrica
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di avvio del procedimento di VIA presentata il 27 dicembre 2022. La fase di consultazione pubblica si era conclusa il 18 giugno 2024, ma il procedimento non era stato definito nei termini previsti dall'art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 per i progetti rientranti nell'ambito PNRR-PNIEC. Le amministrazioni hanno eccepito l'improcedibilità, deducendo che, dopo la proposizione del ricorso, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC aveva adottato lo schema di provvedimento di VIA e che il MASE lo aveva trasmesso al Ministero della Cultura per il concerto. La ricorrente ha contestato la sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando che mancava ancora il provvedimento finale. Il giudice ha inoltre esaminato la rilevanza del mancato concerto o parere del Ministero della Cultura, in relazione alla qualificazione dell'area come idonea ex lege ai sensi dell'art. 11-quater, comma 1, d.lgs. n. 190/2024.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha affermato che l'azione contro il silenzio mira ad accertare la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza del privato, indipendentemente dal contenuto discrezionale del provvedimento richiesto. Il progetto rientrava tra quelli soggetti alla disciplina speciale dell'art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006. La Commissione Tecnica aveva adottato lo schema di VIA il 12 febbraio 2026 e il MASE lo aveva trasmesso al Ministero della Cultura il 20 febbraio 2026, ma il procedimento non era ancora concluso. Il termine di trenta giorni per l'adozione del provvedimento di VIA decorreva dall'adozione dello schema e comprendeva anche la fase di concerto o acquisizione del contributo del Ministero della Cultura; tale fase non sospendeva il termine finale. Poiché l'impianto era localizzato in un'area idonea ex lege, il mancato riscontro del Ministero della Cultura non impediva comunque al MASE di provvedere, dovendosi applicare l'art. 11-quater, comma 1, d.lgs. n. 190/2024, che prevede, per il parere obbligatorio non vincolante non reso nel termine, l'obbligo dell'autorità procedente di decidere ugualmente. Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio del MASE e gli ha ordinato di adottare un provvedimento espresso e motivato, senza vincolo quanto al contenuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previo esperimento degli eventuali rimedi per superare dissensi o ritardi delle altre amministrazioni. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a una successiva istanza in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero della Cultura è stato condannato al pagamento di 1.500 euro per spese di lite; le spese sono state compensate nei rapporti con MASE e Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Fondamento generale dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Strumenti processuali per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e per la condanna dell'amministrazione a provvedere.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione (...) si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione (...) e comunque entro il termine di centotrenta giorni (...) predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni (...) adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto (...) entro il termine di venti giorni.
Stabilisce termini speciali e complessivi per la definizione della VIA relativa ai progetti PNRR-PNIEC; la fase di concerto deve svolgersi all'interno del termine previsto per l'adozione del provvedimento finale e non ne sospende la decorrenza.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua, tra gli altri, i progetti PNRR, quelli finanziati dal fondo complementare e i progetti attuativi del PNIEC soggetti alla disciplina speciale della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
art. 11-quater, comma 1, d.lgs. 190/2024
Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
Quando l'impianto è collocato in un'area idonea ex lege, il concerto del Ministero della Cultura non è necessario; il Ministero rende soltanto un parere obbligatorio e non vincolante e il suo mancato rilascio non impedisce all'autorità procedente di adottare l'atto finale.
Massime di principio
- L'azione contro il silenzio è esperibile quando l'amministrazione omette di concludere un procedimento entro il termine previsto, senza che rilevi, ai fini dell'obbligo di provvedere, il carattere discrezionale del provvedimento richiesto.
- Per i procedimenti di VIA relativi a progetti rientranti nell'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, i termini previsti dall'art. 25, comma 2-bis, hanno natura acceleratoria e vincolano le amministrazioni coinvolte nella fase di formazione e adozione del provvedimento finale.
- La trasmissione dello schema di provvedimento di VIA al Ministero della Cultura non determina la sospensione del termine per l'adozione del provvedimento finale, poiché la fase di concerto o acquisizione del contributo ministeriale deve svolgersi entro il termine complessivo previsto dall'art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006.
- Per gli impianti localizzati in aree idonee ex lege, il mancato rilascio nel termine del parere obbligatorio e non vincolante del Ministero della Cultura non impedisce all'autorità procedente di concludere il procedimento, che deve comunque essere definito con un provvedimento espresso.
- La sopravvenuta adozione dello schema di VIA non determina l'improcedibilità dell'azione contro il silenzio quando, al momento della decisione, manca ancora il provvedimento finale richiesto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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