Sentenza n. 2353/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 1037/2025 emessa in data 5 marzo 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Con sentenza n. 1037/2025, il Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero a provvedere. Poiché la sentenza non era stata spontaneamente eseguita, il docente ha promosso il giudizio di ottemperanza.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza e prima della camera di consiglio, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo al pagamento di quanto dovuto. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'adempimento sopravvenuto aveva soddisfatto la pretesa azionata. Poiché l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo l'introduzione del giudizio, il Ministero è stato condannato al rimborso delle spese, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione è richiamata quale base normativa del beneficio economico riconosciuto al docente, la cui attribuzione era stata ordinata dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Non espressamente citato nel testo; il giudice applica l'istituto della cessazione della materia del contendere in ragione dell'integrale adempimento sopravvenuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione sopravvenuta del provvedimento giurisdizionale azionato determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’utilità concreta della decisione richiesta.
- Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
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