Ordinanza n. 85/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento -OMISSIS-, n. -OMISSIS- adottato dalla Questura di Firenze con il quale veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 5.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Firenze recante divieto di accesso, per cinque anni, ai luoghi in cui si svolgono incontri e tornei di calcio nazionali e internazionali
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Questura di Firenze che gli vietava per cinque anni l'accesso ai luoghi di svolgimento di incontri calcistici relativi a campionati professionistici e dilettantistici, tornei internazionali e amichevoli, nonché partite della nazionale italiana disputate in Italia o in altri Stati dell'Unione europea. In sede cautelare ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'insufficienza degli elementi posti a suo carico: i fotogrammi depositati dalla Questura rendevano incerta e contraddittoria la sua individuazione quale partecipante agli scontri verificatisi in occasione dell'episodio considerato e non risultavano evidenti elementi di collegamento tra tali scontri e il tifo sportivo.
La decisione
Il TAR, con valutazione sommaria e riservando ogni approfondimento alla fase di merito, ha ritenuto sussistente un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato l'incertezza e la contraddittorietà dell'identificazione del ricorrente sulla base dei fotogrammi prodotti dalla Questura e l'assenza di evidenti elementi di collegamento degli scontri con il tifo sportivo. Ha quindi ritenuto non giustificate, allo stato degli accertamenti istruttori, le misure limitative della libertà di circolazione imposte e ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato. Non è svolta una distinta valutazione del periculum in mora. L'udienza pubblica per il merito è stata fissata al 10 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta in presenza di un sufficiente fumus boni iuris, con sospensione degli effetti dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'incertezza e la contraddittorietà degli elementi identificativi posti dall'amministrazione a fondamento di un divieto di accesso alle manifestazioni sportive integrano un sufficiente fumus boni iuris per sospendere il provvedimento.
- Un divieto di accesso alle manifestazioni sportive non è giustificato quando gli accertamenti istruttori non consentono di collegare con sufficiente attendibilità il destinatario agli scontri contestati e non evidenziano un nesso con il tifo sportivo.
- Le misure limitative della libertà di circolazione adottate in materia di sicurezza delle manifestazioni sportive devono essere sostenute da accertamenti istruttori attendibili e da un collegamento concreto tra la condotta contestata e il fenomeno del tifo sportivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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