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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17462/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un infermiere dipendente di una azienda sanitaria pubblica, addetto a turni presso l'unità operativa di urologia di un ospedale, aveva chiesto di accertare il proprio diritto al buono pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, deducendo di non poter usufruire del servizio mensa nei turni serali per la chiusura della mensa e nei turni antimeridiani e pomeridiani per esigenze di servizio, oltre all'assenza di modalità sostitutive previste dalla disciplina collettiva. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la datrice di lavoro al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per i pasti sostenuti a proprie spese. La corte d'appello aveva rigettato il gravame dell'azienda, affermando che il diritto alla pausa e al buono pasto spettasse al lavoratore in turno che svolgesse un orario giornaliero di almeno sei ore, a prescindere dal fatto che la pausa coincidesse o meno con le consuete fasce del pasto. In cassazione l'azienda sanitaria ha denunciato: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 d.lgs. 66/2003 e delle disposizioni del CCNL comparto sanità richiamate, sostenendo che il buono pasto non spettasse automaticamente al lavoratore turnista dopo sei ore di lavoro; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., assumendo che i giudici di merito avessero mal valutato la documentazione e che anche i dipendenti in turno potessero fruire del servizio mensa in base alla deliberazione aziendale richiamata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, il buono pasto è un'agevolazione assistenziale collegata alla necessità di conciliare esigenze di servizio ed esigenze quotidiane del dipendente e presuppone l'effettuazione di una pausa pranzo; tale pausa, come regola generale, matura quando il lavoratore osserva un orario giornaliero di almeno sei ore, con diritto a un intervallo non lavorato. La Corte ha quindi confermato la lettura della disciplina contrattuale data dal giudice di merito, ritenendo che il collegamento tra diritto alla mensa e fruizione dell'intervallo sia coerente anche con la disciplina legale, indipendentemente dalla natura turnista dell'orario. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'azienda sanitaria alle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 d.lgs. n. 66/2003

    le disposizioni sulla pausa e sulla consumazione del pasto vengono lette come fondamento del collegamento tra diritto alla mensa/buono pasto e effettiva fruizione di un intervallo non lavorato dopo un orario giornaliero di almeno sei ore.

  • art. 29 CCNL Comparto Sanità del 20 settembre 2001

    la disposizione contrattuale è interpretata nel senso che il diritto alla mensa è collegato alla fruizione di una pausa di lavoro, non esclusa dalla circostanza che il dipendente sia turnista.

  • art. 4 CCNL Comparto Sanità del 31 luglio 2009

    richiamato insieme alle altre fonti collettive per sostenere che la disciplina del buono pasto non opera automaticamente, ma in connessione con la pausa pranzo.

  • art. 27 CCNL Comparto Sanità 2018

    richiamato quale fonte collettiva pertinente alla disciplina del buono pasto e della pausa, senza escludere il requisito dell'intervallo non lavorato.

  • art. 43 CCNL Comparto Sanità 2021

    richiamato quale fonte collettiva pertinente alla stessa disciplina, interpretata in continuità con l'orientamento consolidato della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    il motivo che lo invocava è stato ritenuto infondato, poiché la valutazione della documentazione non ha smentito il diritto del lavoratore alla prestazione richiesta secondo la disciplina applicabile.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura sulla valutazione delle prove è stata disattesa; la Corte ha ritenuto corretta la lettura del materiale documentale operata dai giudici di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini della dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il buono pasto costituisce un'agevolazione assistenziale collegata alla necessità di conciliare l'organizzazione del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente e presuppone la fruizione di una pausa di lavoro.
  • Il diritto al buono pasto non sorge in modo automatico per il solo fatto di avere svolto sei ore di lavoro consecutive: occorre che l'orario giornaliero preveda un intervallo non lavorato destinato alla consumazione del pasto.
  • La natura turnista dell'orario non esclude di per sé il diritto al buono pasto, se la disciplina legale o contrattuale collega il beneficio alla durata dell'orario e alla pausa, e non alla collocazione della pausa nelle fasce ordinarie dei pasti.
  • Quando la censura investe l'interpretazione della disciplina collettiva e la valutazione del materiale documentale, la Cassazione non interviene se la lettura dei giudici di merito è coerente con il dato normativo e documentale e con un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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