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Ordinanza

Ordinanza del 24/08/2018 n. 21130 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente contro la sentenza della CTR Campania, ritenendo legittimo l’accertamento analitico-induttivo fondato sull’inattendibilità sostanziale della contabilità e su presunzioni gravi, precise e concordanti. I maggiori ricavi erano stati rideterminati dalla CTR in Euro 25.000,00. La contribuente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.200,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi di un’attività di somministrazione di caffè per l’anno 2005 e rigetto del ricorso per cassazione.

Accertamento dei ricavi dell’attività di somministrazione di caffè

La controversia riguarda l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di F.I. per l’anno d’imposta 2005, relativo all’attività di somministrazione di caffè. L’Ufficio aveva elevato il reddito dichiarato di Euro 25.858,00, a fronte di ricavi dichiarati pari a Euro 199.139,00.

L’accertamento era stato effettuato con metodo induttivo, in ragione della ritenuta inattendibilità delle scritture contabili. La Commissione Tributaria Provinciale di Benevento aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva successivamente riformato parzialmente tale decisione, riconoscendo la legittimità dell’accertamento ma rideterminando i maggiori ricavi in Euro 25.000,00.

Criteri utilizzati dall’Ufficio e valutazione della CTR

La CTR aveva ritenuto attendibili gli elementi utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per ricostruire i ricavi derivanti dalla vendita del caffè. In particolare, aveva considerato:

  • il quantitativo di 8 grammi di polvere di caffè necessario per ciascuna tazzina, tenendo conto degli sfridi, mentre i consumi normalmente considerati erano pari a 6, 5 o 7 grammi;
  • l’ubicazione dell’esercizio commerciale in una zona nella quale erano presenti altri cinque esercizi della medesima specie;
  • il fatto che il calcolo dell’Ufficio non comprendesse il caffè utilizzato per la preparazione dei cappuccini né quello venduto in confezioni ai clienti.

La CTR aveva invece ritenuto eccessiva la ricarica applicata dall’Ufficio al costo del venduto relativo agli altri prodotti commercializzati dall’esercizio. Per tale ragione aveva ridotto, secondo un criterio ritenuto equo, i maggiori ricavi complessivamente accertati a Euro 25.000,00.

Ricorso per cassazione della contribuente

La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. L’Agenzia delle Entrate si era costituita con controricorso.

Con il primo motivo era stata denunciata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente sosteneva che, in presenza di scritture contabili formalmente regolari, l’Ufficio non avesse fornito presunzioni gravi, precise e concordanti. Secondo la contribuente, la sola percentuale di ricarico applicata ai prodotti non avrebbe potuto giustificare l’accertamento induttivo.

Con il secondo motivo era stato dedotto un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La ricorrente contestava che la CTR non avesse chiarito da quali elementi avesse ricavato la quantità di 6,5-7 grammi di polvere necessaria per preparare una tazzina di caffè e lamentava che la riduzione del reddito accertato fosse stata effettuata sulla base di criteri meramente equitativi.

Legittimità dell’accertamento analitico-induttivo

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IVA, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non impedisce l’accertamento analitico-induttivo quando la contabilità risulti complessivamente e sostanzialmente inattendibile.

L’inattendibilità può derivare dal contrasto delle risultanze contabili con criteri di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente. In tale situazione l’Amministrazione può dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e ricostruire maggiori ricavi o minori costi sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

La Corte ha richiamato, tra le altre, le pronunce Cass. n. 6951/2017, Cass. n. 4312/2015, Cass. n. 6849/2009 e Cass. n. 13319/2011. Ha inoltre rilevato che la censura della contribuente tendeva sostanzialmente a contestare il giudizio di fatto con cui la CTR aveva ritenuto sussistenti le presunzioni richieste dalla legge. Tale valutazione, non risultando viziata nei termini denunciati, non poteva essere sovvertita in sede di legittimità.

Valutazione delle presunzioni e onere della prova contraria

Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che il giudice tributario, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, deve valutare gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione sia singolarmente sia nel loro complesso, dando conto in motivazione dell’esito di tale valutazione.

Solo dopo avere riconosciuto a tali elementi i caratteri di gravità, precisione e concordanza, il giudice deve esaminare la prova contraria eventualmente offerta dal contribuente, sul quale grava il relativo onere ai sensi degli artt. 2727 e seguenti e dell’art. 2697, comma 2, c.c. La Corte ha richiamato Cass. n. 16531/2017 e Cass. n. 9784/2010.

Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che gli elementi prodotti dall’Ufficio costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti e che erano già stati considerati gli argomenti prospettati dalla contribuente. Quest’ultima, invece, non aveva fornito una prova contraria idonea a dimostrare che la quantità di polvere di caffè ritenuta necessaria per la preparazione di una tazzina fosse erronea.

Esito del giudizio e spese

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. La decisione della CTR Campania è rimasta quindi confermata quanto alla legittimità dell’accertamento e alla rideterminazione dei maggiori ricavi in Euro 25.000,00.

Le spese processuali sono state poste a carico della contribuente, in applicazione del principio di soccombenza, e liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 2.200,00, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

La decisione è stata assunta a Roma il 10 luglio 2018 e depositata in cancelleria il 24 agosto 2018.

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