Sentenza del 09/07/2018 n. 2869 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
atto di accertamento - motivazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa motivazione dell’avviso è ritenuta sufficiente quando mette il contribuente concretamente in condizione di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di difendersi. Pertanto, l’atto non è illegittimo per carenza di motivazione se, pur non essendo analitico sotto ogni profilo, consente una contestazione effettiva dell’imposta richiesta e dei relativi presupposti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento in materia di IVA. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che l’atto fosse illegittimo perché non sufficientemente motivato. La decisione chiarisce che l’avviso ha natura di "provocatio ad opponendum": la motivazione non deve necessariamente esporre ogni dettaglio dell’attività istruttoria, ma deve consentire al contribuente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa, così da poter contestare efficacemente sia l’esistenza della debenza tributaria (an) sia il suo ammontare (quantum).
Norme richiamate
Art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972
L’obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.
La norma è interpretata nel senso che la motivazione dell’avviso di accertamento deve essere sufficientemente chiara e concreta da permettere al contribuente di comprendere il fondamento e l’ammontare della pretesa e di predisporre una difesa efficace, senza richiedere necessariamente una descrizione esaustiva di ogni elemento dell’istruttoria.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di capire perché l’imposta è richiesta e come è stato determinato l’importo.
- La motivazione deve permettere di contestare sia l’esistenza dell’obbligazione tributaria sia il suo ammontare; una motivazione meramente apparente o talmente generica da impedire la difesa può invece determinare l’illegittimità dell’atto.
- Per valutare la sufficienza della motivazione occorre considerare concretamente il contenuto dell’atto e la possibilità effettiva per il contribuente di individuare presupposti, periodi d’imposta, imponibile, aliquota e imposta contestata.
- L’avviso di accertamento svolge la funzione di provocare la reazione processuale del contribuente: non deve contenere ogni possibile argomentazione difensiva, ma deve fornire gli elementi necessari per formulare contestazioni specifiche.
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