Cassazione Penale, Sentenza n. 7021/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Spiga ha impugnato la sentenza con due censure: (1) contestazione della configurazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (furto su cose esposte alla pubblica fede) sostenendo che non vi era prova che l'autovettura fosse parcheggiata sulla pubblica via e che l'erroneo riconoscimento dell'aggravante avrebbe inciso sulla prescrizione; (2) omissione da parte della Corte d'appello di applicare la circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. per l'intervenuto risarcimento del danno, pur ritenendosi sussistenti i presupposti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che, sulla base delle dichiarazioni della vittima (auto parcheggiata, chiusa a chiave sotto la sua abitazione), hanno legittimamente desunto la collocazione su pubblica via e quindi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7. Quanto al secondo motivo la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva mai sollecitato in sede di appello il riconoscimento dell'attenuante per risarcimento del danno; la mancata applicazione d'ufficio di una circostanza attenuante, non motivata soltanto se sollecitata dalle parti, non costituisce doglianza idonea in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
Norma generale sul reato di furto, richiamata per inquadramento del fatto; la Corte di appello ha in parte qualificato il fatto come furto aggravato
art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (aggravanti del furto)
L'art. 625 n. 7 è stato ritenuto applicabile quando il veicolo rubato era parcheggiato sulla pubblica via e con portiere chiuse a chiave; la Corte ha ritenuto la prova sufficiente sulla base delle dichiarazioni della vittima
art. 157 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione agli effetti della qualificazione aggravata sulla prescrizione; la Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto che la valutazione della sussistenza dell'aggravante sia fondata e che la questione di prescrizione prospettata sia infondata
art. 62 n. 6 cod. pen. (circostanze attenuanti)
Si tratta della circostanza attenuante per l'intervenuto risarcimento del danno; la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva richiesto il riconoscimento in appello, per cui la mancata applicazione d'ufficio non è censurabile in Cassazione
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nella motivazione a proposito della deroga al principio devolutivo e della discrezionalità del giudice di appello nell'ordinare benefici e riconoscere nuove circostanze attenuanti; spiega perché il mancato esercizio del potere-dovere non costituisce automaticamente omissione censurabile
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rimette in discussione la valutazione delle prove fatta in sede di merito se essa è logica e coerente: non è sufficiente prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio
- La dichiarazione della vittima può essere base sufficiente per ritenere che un veicolo fosse parcheggiato sulla pubblica via e quindi sussistente l'aggravante dell'art. 625 n. 7 se la ricostruzione è congruente
- Il difensore deve sollecitare in sede di appello il riconoscimento di circostanze attenuanti (anche di ufficio) affinché la loro omissione sia valutabile in Cassazione; in mancanza, la mancata applicazione non è automaticamente censurabile
- Le questioni relative alla prescrizione connesse alla diversa qualificazione del fatto devono essere affrontate tempestivamente e con argomentazioni probatorie solide, poiché la Cassazione si limita a controllare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione
- Le pronunce della Corte di legittimità richiamano costante giurisprudenza che fissa i limiti del sindacato in Cassazione: uso prudente del ricorso quando mira solo a rinnovare la valutazione dei fatti
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