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Sentenza

Sentenza n. 11922/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’ottemperanza della Sentenza del T.A.R. del Lazio - Sezione Quinta Quater n. 06807/2025 del 01.04.2025 pubblicata il 03.04.2025

Giustizia amministrativa202514958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva annullato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 6807/2025, che aveva annullato il diniego opposto dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul alla domanda di visto d’ingresso per frequentare un corso di laurea presso l’Università di Torino. Nonostante l’annullamento, l’Amministrazione non aveva concluso il procedimento di riesame e, al momento della decisione, risultava inerte da circa quattordici mesi. Il Ministero ha riferito di essere in attesa di una nuova conferma dell’Università circa la possibilità di immatricolazione. Il ricorrente ha inoltre domandato il rilascio del visto e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva adottato gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato e non aveva concluso il riesame dell’istanza alla luce degli effetti conformativi della sentenza. Ha ordinato al Ministero di riesaminare la domanda senza necessità di una nuova istanza e di provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L’Amministrazione può svolgere l’istruttoria supplementare necessaria, ma deve esercitare il margine di discrezionalità riconosciuto dalla sentenza ottemperanda e non può, ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. È stata respinta la domanda diretta a ottenere il rilascio immediato del provvedimento richiesto, poiché residuano profili di discrezionalità amministrativa su circostanze non esaminate dalla sentenza ottemperanda. È stato nominato quale commissario ad acta il Capo dell’Unità per i Visti presso il Ministero, con incarico di provvedere nei trenta giorni successivi all’eventuale inutile scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di un’astreinte di euro 5,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla scadenza del termine di trenta giorni e dovuta fino all’adozione del provvedimento, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. Il TAR ha fatto salvi eventuali profili di responsabilità civile dell’Amministrazione e di responsabilità erariale del funzionario, qualora il decorso del tempo abbia reso impossibile l’immatricolazione.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010

    una somma di denaro a titolo di penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre un’indennità di mora per incentivare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata in euro 5,00 giornalieri fino all’adozione del provvedimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato

    Nel riesercizio del potere dopo l’annullamento giurisdizionale, l’Amministrazione deve rispettare il limite conformativo derivante dal giudicato e non può introdurre per la prima volta motivi ostativi già risultanti dall’istruttoria originaria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è tenuta a dare concreta esecuzione agli effetti conformativi della sentenza di annullamento mediante la conclusione del procedimento di riesame, senza poter giustificare l’inerzia con la necessità di acquisire ulteriori conferme o elementi istruttori, quando il termine per provvedere sia ormai irragionevolmente decorso.
  • Dopo l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento, l’Amministrazione deve riesaminare l’istanza originaria senza richiedere la presentazione di una nuova domanda e può svolgere soltanto l’istruttoria supplementare necessaria e indispensabile entro il termine assegnato dal giudice.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può ordinare direttamente il rilascio del provvedimento richiesto quando residuino margini di discrezionalità amministrativa su circostanze non esaminate dalla sentenza ottemperanda; in tal caso deve ordinare il riesercizio del potere entro limiti conformativi.
  • Ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, nel riesercizio del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale l’Amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.
  • In presenza di perdurante inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola per ogni giorno di ritardo sino all’adozione del provvedimento dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSilenzio della pubblica amministrazioneBuona fede e correttezza della PA

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