Sentenza n. 5709/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00300/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro il PUC di San Valentino Torio, la deliberazione comunale sulle osservazioni e il decreto di approvazione della VAS
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza di primo grado, chiedendo l'annullamento, in parte qua, della deliberazione consiliare di approvazione del PUC, limitatamente alla mancata attribuzione della destinazione urbanistica B4 ai terreni di sua proprietà, classificati invece E1, nonché della deliberazione di Giunta sulle osservazioni e del decreto di approvazione della VAS. In primo grado erano stati dedotti: difetto di istruttoria e irragionevolezza della diversa zonizzazione dell'area adiacente a un capannone industriale classificato B4; violazione dell'art. 23 della l.r. Campania n. 16/2004 per la pretesa mancanza della carta dell'uso agricolo, dell'anagrafe edilizia e della perimetrazione degli insediamenti abusivi; incompetenza del segretario comunale ad adottare la VAS e incompatibilità di tale funzione con i compiti istituzionali di controllo e coordinamento. In appello l'interessato ha censurato la sentenza per error in iudicando, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, violazione della normativa regionale e erronea reiezione delle censure sull'incompetenza. Il Comune ha eccepito anche il difetto di legittimazione e di interesse, rilevando che l'appellante non aveva dimostrato adeguatamente la proprietà e, soprattutto, non aveva impugnato il capo della sentenza relativo alla legittimità della classificazione urbanistica E1.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di interesse, rilevando d'ufficio che l'appellante aveva censurato soltanto i capi riguardanti le asserite carenze documentali del PUC e l'incompetenza del segretario comunale, senza contestare il capo autonomo con cui il TAR aveva ritenuto legittima la classificazione dei terreni come zona E1. Tale capo, non impugnato, era quindi idoneo a sorreggere autonomamente la decisione reiettiva e rendeva privo di utilità l'esame delle ulteriori censure. Il Collegio ha precisato che la mancata pronuncia del giudice di primo grado su un'eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione o interesse non forma giudicato interno e che tali condizioni dell'azione possono essere rilevate d'ufficio in appello; il limite previsto dall'art. 9 c.p.a. riguarda soltanto il difetto di giurisdizione. In ogni caso, l'appello è stato ritenuto infondato nel merito. Quanto alla documentazione del PUC, il Collegio ha rilevato la presenza degli allegati relativi alla stratificazione storica, al processo di espansione degli insediamenti e all'analisi morfologica dei tessuti insediativi e delle aree di dispersione edilizia. Ha inoltre escluso che l'anagrafe edilizia costituisse un allegato obbligatorio del piano ai sensi della l.r. Campania n. 16/2004, essendo prevista dal regolamento regionale n. 5/2011 tra gli elaborati conoscitivi eventualmente concorrenti alla formazione del quadro conoscitivo. Anche l'eventuale omissione della perimetrazione degli insediamenti abusivi non avrebbe comportato automaticamente l'annullamento del PUC: il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la concreta incidenza dell'omissione sulla qualificazione urbanistica dei propri terreni. Quanto alla VAS, l'art. 97, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 267/2000 consente l'attribuzione al segretario comunale di funzioni ulteriori previste dallo statuto o dai regolamenti oppure conferite dal sindaco. La funzione di Autorità comunale VAS non è stata ritenuta incompatibile con il ruolo istituzionale di controllo sull'attività amministrativa e di coordinamento degli uffici. L'appello è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 9 c.p.a.
«rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione»
Nei giudizi di impugnazione costituisce limite al rilievo d'ufficio delle questioni di rito soltanto con riferimento al difetto di giurisdizione; le altre condizioni e presupposti dell'azione, inclusi legittimazione e interesse, restano rilevabili d'ufficio in appello.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Richiamato dall'appellante in relazione alla tempestività delle eccezioni preliminari formulate dal Comune; il Collegio ha tuttavia ritenuto rilevabile d'ufficio l'eccezione relativa al difetto di interesse.
art. 104, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal Comune per contestare la produzione in appello dei titoli di proprietà; la sentenza non fonda però su tale profilo la decisione definitiva.
art. 23 l.r. Campania n. 16/2004
La disposizione disciplina gli elaborati e gli elementi conoscitivi del PUC; il Collegio ha escluso che l'anagrafe edilizia fosse qualificata dalla legge regionale come allegato obbligatorio e ha affermato che l'omissione di un elaborato eventualmente obbligatorio non comporta automaticamente l'annullamento senza prova della sua concreta incidenza sulla posizione del ricorrente.
regolamento regionale Campania n. 5/2011
L'anagrafe edilizia è prevista tra gli elaborati conoscitivi che possono concorrere alla formazione del quadro conoscitivo del PUC, senza essere qualificata come allegato obbligatorio dalla l.r. n. 16/2004.
art. 97, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 267/2000
«d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia»
Le funzioni del segretario comunale possono estendersi a compiti ulteriori attribuiti dallo statuto o dai regolamenti oppure conferiti dal sindaco; tale previsione consente l'attribuzione della funzione di Autorità comunale VAS, ritenuta non incompatibile con i compiti di controllo e coordinamento.
art. 101 c.p.a.
Richiamato in relazione alla riproposizione in appello delle censure non esaminate o respinte dal giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello amministrativo, la mancata pronuncia del giudice di primo grado su un'eccezione relativa alla legittimazione o all'interesse a ricorrere non determina giudicato interno; tali presupposti e condizioni dell'azione possono essere rilevati d'ufficio dal giudice d'appello. L'art. 9 c.p.a. introduce una preclusione specifica soltanto per il difetto di giurisdizione non dedotto con specifico motivo.
- L'appello è inammissibile per difetto di interesse quando non censura un capo autonomo della sentenza di primo grado che, da solo, è idoneo a sorreggere il rigetto della domanda, poiché l'eventuale accoglimento delle censure rivolte ad altri capi non procurerebbe all'appellante alcuna utilità concreta.
- L'omessa allegazione di un elaborato tecnico previsto dalla disciplina urbanistica non determina automaticamente l'annullamento dello strumento urbanistico: il ricorrente deve dimostrare la concreta rilevanza dell'omissione e la sua incidenza sulla specifica qualificazione urbanistica lesiva della propria posizione giuridica.
- La qualificazione di un elaborato come elemento conoscitivo eventualmente concorrente alla formazione del quadro conoscitivo del piano non equivale alla sua necessaria inclusione tra gli allegati obbligatori dello strumento urbanistico, se tale obbligatorietà non è stabilita dalla legge applicabile.
- Il segretario comunale può esercitare funzioni ulteriori rispetto a quelle direttamente connesse al ruolo istituzionale quando esse siano attribuite dallo statuto o dai regolamenti oppure conferite dal sindaco; l'attribuzione della funzione di Autorità comunale VAS non è incompatibile, di per sé, con i compiti di controllo sull'attività amministrativa e di coordinamento degli uffici.
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