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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27472/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori hanno impugnato la sentenza di appello lamentando: violazione dell'art. 491 c.p.p. per omessa decisione, prima della formale ammissione del rito abbreviato, sulla richiesta di esclusione (espunzione) degli atti di indagine pervenuti dopo il deposito della richiesta di giudizio abbreviato; vizi di motivazione e travisamento della prova per non avere la Corte di appello valutato adeguatamente e spiegato la rilevanza probatoria degli elementi investigativi (attribuzione della titolarità della società Technolam, collegamenti tra Antonino e l'impresa del figlio, giustificazione degli accrediti in contanti); mancata prova del dolo specifico di eludere le misure di prevenzione patrimoniale; mancata concessione delle attenuanti generiche e irragionevolezza del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e perché si tratta di una 'doppia conforme' (medesima decisione di merito non riformata in appello). La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso non abbiano confutato puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata; ha ritenuto corretta la motivazione di merito che aveva evidenziato i ripetuti rapporti gestionali e rapporti di lavoro/interscambiabilità riconducibili ad Antonino e l'attività svolta in concreto, nonché la motivazione relativamente al dolo per Antonino. Sul punto relativo a Giuseppe non è stato proposto motivo efficace sul dolo specifico. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condannati a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'intestazione fittizia di beni; la condotta ritenuta contestata ai ricorrenti era quella di attribuire formalmente a terzi (il figlio) la titolarità di un'impresa effettivamente gestita da soggetti sottoposti a misure di prevenzione

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Regola l'ammissione del rito abbreviato e i termini per dedurre eccezioni connesse; i ricorrenti sostenevano omissione di pronuncia sull'espunzione di atti sopravvenuti, ma la Corte ha ritenuto che la mancata ordinanza non avesse leso il diritto di difesa in modo da comportare annullamento

  • art. 581 c.p.p.

    Criterio di specificità dei motivi di ricorso in cassazione: il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; qui invocato per dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di specificità

  • art. 591 c.p.p.

    Prevede i requisiti del ricorso per cassazione; richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e specificazione delle censure, la cui mancanza determina inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare i ricorrenti a pagare le spese e Euro 3.000,00

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato il principio per cui, se la pena è prossima al minimo edittale, l'obbligo motivazionale si attenua e può essere sufficiente il riferimento al criterio di adeguatezza

Massime di principio

  • In cassazione il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le ragioni di fatto e di diritto della motivazione impugnata; la mera riproposizione dei motivi di appello e le affermazioni generiche determinano inammissibilità per difetto di specificità
  • Nei casi di 'doppia conforme' (tribunale e corte d'appello concordi), il vizio di travisamento della prova è sindacabile limitatamente: occorre dimostrare specificamente che l'appello ha introdotto o valutato nuovi elementi probatori non esaminati dal primo giudice
  • Un'omessa ordinanza sulla richiesta di espunzione di atti sopravvenuti non comporta automaticamente nullità: il ricorrente deve dimostrare il concreto pregiudizio derivante dalla mancata pronuncia e confutare le argomentazioni della sentenza che ha ritenuto la difesa non illegittimamente compressa
  • Quando la contestazione riguarda il dolo specifico (es. finalità di eludere misure di prevenzione), il ricorrente deve dedurre e provare in modo specifico l'assenza di tale elemento soggettivo; deduzioni generiche non sono sufficienti
  • Se la pena inflitta è prossima al minimo edittale, l'obbligo motivazionale del giudice risulta attenuato: il richiamo ai criteri generali di adeguatezza può essere ritenuto sufficiente
  • Le documentazioni o sentenze relative a tronconi processuali distinti devono essere richiamate con collegamenti espliciti per risultare rilevanti; la mera presenza di soggetti comuni tra procedimenti non stabilisce automaticamente una connessione utile ai fini della decisione

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