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Sentenza

Sentenza del 22/03/2021 n. 1624 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notifica a mezzo del servizio postale - Avviso di ricevimento - Copia fotostatica - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione della validità della notifica a mezzo del servizio postale: in particolare se il deposito, ai sensi dell'art.149 c.p.c., della copia dell'avviso di ricevimento possa essere assolto mediante copie fotostatiche non autenticate e se tali copie possano valere come prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica.

La decisione

La corte ha ritenuto che l'onere di deposito dell'avviso di ricevimento serve a provare il perfezionamento della notifica, ma tale onere può essere assolto anche mediante copie fotografiche o fotostatiche non autenticate, le quali hanno la stessa efficacia delle copie autentiche ai sensi dell'art.2719 c.c. se la conformità all'originale non è disconosciuta dalla controparte. Inoltre il giudice non può sostituirsi alla parte nell'attività di disconoscimento, neppure se la parte è contumace. (Richiamate Cass. 21003/17, 13439/12).

Norme richiamate

  • codice di procedura civile, art. 149

    Stabilisce l'obbligo del deposito dell'avviso di ricevimento quale prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica a mezzo posta; tuttavia l'onere probatorio può essere assolto anche con copie fotostatiche non autenticate se la controparte non ne disconosce la conformità.

  • codice civile, art. 2719

    Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle copie autentiche quando la conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o non è disconosciuta dalla controparte; norma applicata alla documentazione di notifica.

  • Cass. 21003/17

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio per cui le copie fotostatiche non autenticate sono valide se non disconosciute.

  • Cass. 13439/12

    Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui il giudice non può sostituirsi alla parte nell'attività di disconoscimento delle copie.

Massime di principio

  • La copia fotostatica dell'avviso di ricevimento può soddisfare l'onere probatorio della notifica a mezzo posta se la controparte non ne contesta la conformità all'originale.
  • Se si intende contestare la validità di una notifica basata su copia non autenticata, è necessario che la parte avversaria proponga formale disconoscimento o eccezione: in mancanza, la copia vale come prova.
  • Il giudice non può supplire alla mancata attività probatoria della parte: non può autonomamente disconoscere o valutare come non conforme una copia in assenza di contestazione della controparte.
  • Per evitare contestazioni, la parte che notifica dovrebbe conservare e, se possibile, depositare l'originale o una copia autenticata dell'avviso di ricevimento; tuttavia la mancata autenticazione non è automaticamente decisiva se non contestata.
  • Nei procedimenti tributari (ma il principio è generale) le regole civili sulla prova documentale (art.2719 c.c.) si applicano a favore dell'efficacia delle copie fotografiche non disconosciute.

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