Sentenza del 22/03/2021 n. 1624 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notifica a mezzo del servizio postale - Avviso di ricevimento - Copia fotostatica - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della validità della notifica a mezzo del servizio postale: in particolare se il deposito, ai sensi dell'art.149 c.p.c., della copia dell'avviso di ricevimento possa essere assolto mediante copie fotostatiche non autenticate e se tali copie possano valere come prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica.
La decisione
La corte ha ritenuto che l'onere di deposito dell'avviso di ricevimento serve a provare il perfezionamento della notifica, ma tale onere può essere assolto anche mediante copie fotografiche o fotostatiche non autenticate, le quali hanno la stessa efficacia delle copie autentiche ai sensi dell'art.2719 c.c. se la conformità all'originale non è disconosciuta dalla controparte. Inoltre il giudice non può sostituirsi alla parte nell'attività di disconoscimento, neppure se la parte è contumace. (Richiamate Cass. 21003/17, 13439/12).
Norme richiamate
codice di procedura civile, art. 149
Stabilisce l'obbligo del deposito dell'avviso di ricevimento quale prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica a mezzo posta; tuttavia l'onere probatorio può essere assolto anche con copie fotostatiche non autenticate se la controparte non ne disconosce la conformità.
codice civile, art. 2719
Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle copie autentiche quando la conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o non è disconosciuta dalla controparte; norma applicata alla documentazione di notifica.
Cass. 21003/17
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio per cui le copie fotostatiche non autenticate sono valide se non disconosciute.
Cass. 13439/12
Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui il giudice non può sostituirsi alla parte nell'attività di disconoscimento delle copie.
Massime di principio
- La copia fotostatica dell'avviso di ricevimento può soddisfare l'onere probatorio della notifica a mezzo posta se la controparte non ne contesta la conformità all'originale.
- Se si intende contestare la validità di una notifica basata su copia non autenticata, è necessario che la parte avversaria proponga formale disconoscimento o eccezione: in mancanza, la copia vale come prova.
- Il giudice non può supplire alla mancata attività probatoria della parte: non può autonomamente disconoscere o valutare come non conforme una copia in assenza di contestazione della controparte.
- Per evitare contestazioni, la parte che notifica dovrebbe conservare e, se possibile, depositare l'originale o una copia autenticata dell'avviso di ricevimento; tuttavia la mancata autenticazione non è automaticamente decisiva se non contestata.
- Nei procedimenti tributari (ma il principio è generale) le regole civili sulla prova documentale (art.2719 c.c.) si applicano a favore dell'efficacia delle copie fotografiche non disconosciute.
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