Cassazione Civile, Ordinanza n. 00410/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dipendente all'esito di una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva annullato il recesso, ordinato la reintegrazione e riconosciuto il risarcimento, ritenendo illegittima la delimitazione della platea dei licenziandi al solo settore individuato come esuberante, senza comparazione con dipendenti di altre sedi e senza adeguata indicazione delle ragioni nella comunicazione ex art. 4, comma 3, l. 223/1991. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per essere stata pronunciata con lettura del dispositivo in udienza secondo il rito lavoristico ordinario, anziché con il deposito previsto dal rito Fornero; (2) violazione degli artt. 4 e 5 l. 223/1991 e dell'art. 41 Cost., assumendo che la limitazione della platea ai soli lavoratori del settore in esubero fosse giustificata dalle esigenze tecnico-organizzative e dalla dislocazione geografica delle sedi; (3) errata applicazione della tutela reintegratoria, sostenendo che si trattasse al più di un vizio procedurale e non di violazione dei criteri di scelta; (4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, l. 223/1991 per asserita disparità di trattamento rispetto ai licenziamenti plurimi individuali; (5) nullità della sentenza per asserita difformità del rito seguito dal tribunale. La società ha anche chiesto rinvio alle Sezioni Unite e trattazione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza di merito, affermando che nel rito Fornero l'eventuale lettura del dispositivo in udienza è solo anticipazione della pubblicazione e non determina nullità se la motivazione è poi depositata nei termini e non vi è pregiudizio al diritto di difesa. Ha poi ritenuto infondati i motivi sulla legittimità della delimitazione della platea dei licenziandi, richiamando il principio secondo cui, se il datore decide di circoscrivere la scelta a una specifica unità o settore, deve indicarne in modo specifico le ragioni nella comunicazione ex art. 4 l. 223/1991 e dar conto anche dell'eventuale mancato trasferimento verso altre sedi; tale onere non è stato assolto. Ha inoltre confermato che una delimitazione unilaterale e non correttamente giustificata integra violazione dei criteri di scelta e comporta la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. 300/1970, non essendo sufficiente ridurla a mero vizio procedurale. Il quarto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile perché diretto solo a sollecitare una questione di legittimità costituzionale, e in parte infondato perché la disciplina del licenziamento collettivo è autonoma e non comparabile con quella dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. La società è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 47 ss., l. 92/2012
Il rito speciale Fornero non prevede la lettura del dispositivo in udienza; l'eventuale pronuncia del dispositivo è solo anticipazione della pubblicazione e non comporta nullità della sentenza se la motivazione è depositata nei termini.
art. 1, comma 57, l. 92/2012
deposito della sentenza entro dieci giorni dall'udienza di discussione
Il termine di deposito è coerente con la funzione acceleratoria del rito e fa decorrere da esso i termini di impugnazione.
art. 4, comma 3, l. 223/1991
comunicazione di avvio della procedura
La comunicazione deve indicare in modo specifico le ragioni che giustificano la delimitazione della platea dei licenziandi e l'eventuale mancato ricorso al trasferimento in altre unità produttive, così da consentire il controllo sindacale sulla necessità dei licenziamenti.
art. 5, l. 223/1991
La delimitazione unilaterale e ingiustificata dell'ambito dei lavoratori comparabili viola i criteri di scelta; l'onere datoriale riguarda sia la giustificazione del perimetro prescelto sia la dimostrazione della non fungibilità delle mansioni rispetto ad altre sedi o reparti.
art. 17, l. 223/1991
Richiamato come base della tutela applicata in caso di violazione sostanziale nella procedura di licenziamento collettivo.
art. 18, commi 4 e 7, l. 300/1970
In caso di violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo si applica la tutela reintegratoria prevista dal quarto comma, con conseguenze risarcitorie conseguenti.
art. 18, commi 4, 5 e 7, l. 300/1970
Richiamato per distinguere la violazione sostanziale dei criteri di scelta dal mero vizio procedurale, ai fini della tutela applicabile.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica non consente al datore di lavoro di derogare unilateralmente alle regole legali sulla comparazione e selezione dei lavoratori nella procedura collettiva.
art. 100 c.p.c.
Il motivo di ricorso che lamenta un vizio privo di concreta lesione del diritto di difesa difetta di interesse ad agire.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di nullità della sentenza, ma ritenuto non violato.
art. 132 c.p.c.
La nullità della sentenza per mancanza di motivazione è esclusa quando il rito seguito non abbia pregiudicato il diritto di difesa e la decisione sia comunque motivata nel deposito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Consente il richiamo sintetico a precedenti giurisprudenziali consolidati a sostegno della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rito Fornero, l'eventuale lettura del dispositivo in udienza non determina nullità della sentenza se segue il deposito della motivazione nei termini e non arreca pregiudizio concreto al diritto di difesa, poiché si tratta di una mera anticipazione della pubblicazione.
- Nel licenziamento collettivo, la delimitazione della platea dei lavoratori licenziabili a una sola unità produttiva o a un solo settore è legittima solo se le ragioni organizzative e tecnico-produttive che la giustificano sono specificamente indicate nella comunicazione ex art. 4 l. 223/1991 e risultano verificabili dalle organizzazioni sindacali.
- Il datore che restringe l'ambito comparativo deve provare non solo il fatto organizzativo che sorregge la scelta, ma anche la coerenza di tale scelta con la comunicazione iniziale e la non fungibilità delle mansioni dei lavoratori rispetto ad altre sedi o reparti.
- La mancata comparazione con lavoratori di altre sedi aventi professionalità equivalenti, quando la limitazione della platea non sia adeguatamente giustificata, integra violazione dei criteri di scelta e non un mero vizio formale della procedura.
- La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo comporta la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. 300/1970; diversa è l'ipotesi di violazione meramente procedurale, che segue un regime distinto.
- La libertà di iniziativa economica non legittima una selezione dei lavoratori affidata a una determinazione unilaterale priva dei presupposti di legge e del controllo sindacale previsto dalla disciplina del licenziamento collettivo.
- Un motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella sola sollecitazione a proporre una questione di legittimità costituzionale è inammissibile se non si collega a una specifica censura del provvedimento impugnato.
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