Cassazione Civile, Ordinanza n. 36693/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per opere eseguite in un immobile di proprietà del committente. L'appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo di un ultimo stato di avanzamento lavori; il committente proponeva opposizione sostenendo che l'opera non era stata eseguita a regola d'arte, che presentava gravi vizi e difformità, e chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, con richiesta di danni. Il Tribunale revocava il decreto, rigettava sia la pretesa monitoria sia la domanda di risoluzione, e la Corte d'appello rigettava il gravame dell'appaltatrice. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) che la Corte territoriale non aveva considerato atti difensivi del committente dai quali emergeva che questi aveva continuato a pagare i SAL per consentire il prosieguo dei lavori di ripristino, circostanza che avrebbe mostrato la conoscenza dei vizi già durante l'esecuzione e quindi la tardività della denuncia; 2) che la Corte non aveva valutato le deposizioni testimoniali e la clausola contrattuale che rendeva immediatamente vincolanti le modifiche richieste dal committente, elementi da cui sarebbe emerso che le variazioni di quote e altezze erano state ordinate dal committente stesso, con conseguente erronea esclusione della figura dell'appaltatore come nudus minister; 3) che la Corte d'appello aveva ritenuto non contestato il quantum relativo ai costi di eliminazione dei vizi, pur a fronte di una censura che investiva l'an del debito. La Suprema Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente perché non confrontata con gli specifici elementi documentali e istruttori indicati dall'appellante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché il giudice d'appello aveva motivato in termini astratti, senza dare conto del contenuto degli atti difensivi della parte, delle testimonianze e della clausola contrattuale richiamata, omettendo così una concreta verifica degli elementi decisivi allegati nel giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
"PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del primo e secondo motivo di ricorso e assorbimento del terzo"
È richiamato quale base del procedimento camerale e della proposta del relatore; la Corte si conforma alla proposta di accoglimento dei primi due motivi.
art. 183, sesto comma, c.p.c.
"memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c."
Le memorie istruttorie sono valorizzate come fonte degli elementi difensivi che il giudice d'appello avrebbe dovuto considerare nella valutazione della tardività della denuncia dei vizi.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di merito è solo apparente quando si limita ad affermazioni astratte o apodittiche e non confronta, in modo specifico, gli elementi documentali e istruttori decisivi allegati dalla parte.
- Nel giudizio sull'appalto, la verifica della tardività della denuncia dei vizi richiede un effettivo esame degli atti e delle circostanze dedotte circa la conoscenza dei difetti da parte del committente già nel corso dell'esecuzione.
- Quando sia allegato che l'appaltatore abbia eseguito mere istruzioni del committente, il giudice deve scrutinare concretamente le testimonianze e le clausole contrattuali richiamate, spiegando perché esse siano eventualmente inidonee a dimostrare che l'appaltatore abbia agito come nudus minister.
- Non è sufficiente ritenere non provata una circostanza decisiva senza indicare il contenuto delle prove esaminate e senza esplicitare le ragioni del loro mancato rilievo probatorio.
- Se l'accoglimento dei motivi che investono i presupposti dell'accertamento comporta la cassazione della decisione, le ulteriori censure che presuppongono la riforma del capo principale restano assorbite.
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