Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 18/2026 - Trento, Sezione 1

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a. - del Decreto del Questore della Provincia di Trento dell'-OMISSIS-, notificato a mani in data -OMISSIS-, con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale; - della comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 prot. n. -OMISSIS-; - ove occorrer possa, della richiesta di integrazioni di data -OMISSIS-; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposti, consequenziali o comunque connessi con i precedenti.

Giustizia amministrativa202600001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol - Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale, unitamente al preavviso di rigetto e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare da molti anni di una licenza annualmente rinnovata, ha contestato il diniego di rinnovo deducendo la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, sviamento, illogicità, ingiustizia e travisamento dei presupposti. Ha sostenuto che la Questura non avrebbe adeguatamente considerato gli episodi pregressi e recenti, il rischio connesso al settore professionale nel quale opera, il rilascio continuativo della licenza e la propria affidabilità. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione di un episodio rappresentato nelle integrazioni istruttorie e la contraddittorietà tra il diniego e la segnalazione della sua posizione al Commissariato del Governo per la valutazione di una distinta iniziativa. La Questura aveva motivato il diniego rilevando che l'istante non svolgeva attività esposta a particolari rischi e non aveva denunciato aggressioni, intimidazioni, reati contro la persona, ritorsioni, estorsioni o rapine idonei a dimostrare un bisogno concreto di portare l'arma.

La decisione

Il Tribunale ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il porto d'armi per difesa personale come autorizzazione di polizia ampiamente discrezionale, eccezionale rispetto al generale divieto di detenzione e porto d'armi, subordinata al requisito dell'effettivo e dimostrato bisogno. Tale requisito richiede un pericolo concreto, specifico, attuale e comprovato e deve essere nuovamente verificato a ogni rinnovo annuale. Il precedente rilascio della licenza, la continuità dei rinnovi, l'affidabilità personale e l'attività professionale svolta non determinano né un diritto al rinnovo né un affidamento qualificato alla prosecuzione del titolo e non esonerano il richiedente dall'onere di provare l'attuale necessità. Nel caso concreto, gli episodi allegati erano emersi solo in sede di integrazione, non erano stati adeguatamente documentati o non erano stati ritenuti dallo stesso ricorrente sintomatici di uno specifico rischio professionale; mancavano quindi elementi sufficienti a dimostrare un rischio attuale, specifico, concreto e comprovato. È stata respinta anche la censura di contraddittorietà, poiché il diniego e la segnalazione al Commissariato del Governo si fondavano su presupposti e finalità differenti. Le spese sono state eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare.

    Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti e le parti ne sono state avvisate.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata proposta incidentale, ma il giudizio è stato definito nel merito.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego di rinnovo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto ha consentito al richiedente di presentare deduzioni e integrazioni, poi valutate dall'amministrazione.

  • art. 42 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    “effettivo e dimostrato bisogno”

    Il porto di pistola per difesa personale è autorizzabile solo quando il richiedente dimostri un bisogno concreto, specifico e attuale, da verificare anche in occasione di ciascun rinnovo.

  • art. 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    È stato indicato tra i parametri normativi invocati dal ricorrente, senza una specifica autonoma applicazione nella motivazione.

  • art. 669 c.p.

    Il titolo di porto d'armi costituisce deroga al principio generale del divieto di detenzione e porto d'armi.

  • art. 4 l. 11/1975

    Richiamato quale ulteriore fondamento del generale divieto cui il porto d'armi rappresenta deroga.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale costituiscono esercizio di un potere ampiamente discrezionale e derogatorio rispetto al generale divieto di portare armi; il richiedente non vanta un diritto soggettivo al rilascio o al rinnovo.
  • Il requisito dell'“effettivo e dimostrato bisogno” di cui all'art. 42 T.U.L.P.S. richiede la prova di un pericolo concreto, specifico, attuale e comprovato; esso non può essere desunto automaticamente dalla professione svolta, dall'appartenenza a una categoria a rischio o dalla consistenza degli interessi patrimoniali.
  • Il precedente rilascio della licenza e la continuità dei rinnovi non producono un affidamento qualificato al rinnovo né trasferiscono sull'amministrazione l'onere di dimostrare un mutamento della situazione personale: a ogni rinnovo il richiedente deve dimostrare la permanenza di condizioni attuali e concrete di bisogno.
  • La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza deve considerare anche la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza, potenzialmente minacciato dall'uso delle armi, rispetto all'interesse privato all'incolumità; il controllo si rinnova periodicamente e può comprendere una nuova valutazione sull'opportunità del mantenimento del titolo.
  • La mancanza di denunce non è necessariamente l'unico elemento rilevante, ma il richiedente deve comunque allegare e, ove necessario, documentare circostanze specifiche e attuali idonee a dimostrare il rischio personale; episodi generici, tardivamente rappresentati o non provati non soddisfano tale onere.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.