Ordinanza n. 12734/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione • della comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data -OMISSIS- con la quale è stato notificato il giudizio di inidoneità (doc. 1); • del verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo agli accertamenti psicofisici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° Corso Triennale (2026-2029) di 898 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri (doc. 2); • ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° Corso Triennale (2026-2029) di n. 898 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.» e successive integrazioni (doc. 3); • della graduatoria di merito del concorso, non ancora formata né pubblicata nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; • di ogni altro atto presupposto, preparatorio, istruttorio, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto; • nonché, ove occorra, delle determinazioni della Commissione per gli Accertamenti Psicofisici e delle risultanze tecniche poste a fondamento del giudizio impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità agli accertamenti psicofisici e relativo verbale, nell'ambito del concorso per l'ammissione al 16° Corso Triennale per 898 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la comunicazione PEC con cui gli è stato notificato il giudizio di inidoneità, il verbale con cui è stato dichiarato non idoneo agli accertamenti psicofisici del concorso, il bando e le successive integrazioni, nonché la graduatoria di merito non ancora formata o pubblicata nella parte in cui non lo ricomprende e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Sono state inoltre contestate, ove occorrenti, le determinazioni della Commissione per gli Accertamenti Psicofisici e le risultanze tecniche poste a fondamento del giudizio. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi dedotti, limitandosi a riferire che il ricorso contiene doglianze relative ai fatti di causa e agli accertamenti psicofisici.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi alla luce delle doglianze articolate nel ricorso, ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione resistente, consistente nel deposito di una documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa e della relativa documentazione. All'Amministrazione è stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 agosto 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando la decisione di inidoneità psicofisica adottata nell'ambito di un concorso militare è contestata e il quadro fattuale e tecnico non risulta sufficientemente chiarito, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione, ordinando il deposito di una relazione documentata sui fatti e sulle risultanze poste a fondamento del giudizio.
- La disposizione di un incombente istruttorio e il rinvio della trattazione non comportano, di per sé, una decisione sull'illegittimità del giudizio di inidoneità né l'accoglimento della domanda cautelare o di annullamento.
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