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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33198/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per un motivo non consentito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il Magistrato di Sorveglianza di Firenze aveva respinto la domanda di un detenuto in regime di semilibertà volta a ottenere una licenza trattamentale, richiamando una condotta ritenuta inadeguata tenuta durante una precedente licenza. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge e vizio di motivazione. La difesa ha sostenuto che il diniego fosse fondato su un automatismo, poiché la presunta trasgressione risaliva ad alcuni mesi prima, e che il giudice non avesse concretamente valutato i progressi trattamentali. La Corte ha rilevato che, contro il decreto del magistrato di sorveglianza relativo alla concessione della licenza al semilibero, è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimento incidente sulla libertà personale. Tuttavia, nel caso concreto, le censure miravano esclusivamente a contestare gli argomenti posti a fondamento del diniego e, quindi, il contenuto della motivazione, oltre i limiti del ricorso consentito. La motivazione non è stata ritenuta apparente, poiché esprimeva una valutazione non implausibile e pertinente all'oggetto della decisione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che decide sulla concessione della licenza a una persona ammessa al regime di semilibertà è esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, poiché il provvedimento incide sulla libertà personale.
  • Nel ricorso per cassazione contro il diniego della licenza, non è consentito contestare semplicemente la valutazione degli argomenti utilizzati dal magistrato di sorveglianza a sostegno della decisione, quando la motivazione sia effettiva, pertinente e non implausibile.
  • La motivazione del provvedimento di sorveglianza non è apparente quando esprime una valutazione non implausibile e pertinente al tema della concessione della licenza, anche se il ricorrente ne contesta il merito o il peso attribuito agli elementi considerati.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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