Sentenza n. 4900/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, aveva respinto l'istanza valorizzando una condanna irrevocabile del 2018 per furto aggravato, con pena di otto mesi di reclusione e multa. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che un unico precedente penale, risalente e di modesta entità, non fosse sufficiente a fondare il diniego; ha inoltre invocato la propria integrazione economica e sociale, la permanenza ultradecennale in Italia e la riabilitazione intervenuta successivamente all'adozione del decreto impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la cittadinanza per naturalizzazione costituisca oggetto di un'ampia valutazione discrezionale di alta amministrazione e che la residenza decennale rappresenti soltanto un presupposto per presentare la domanda, non un diritto alla concessione. Il diniego può essere sindacato soltanto quanto alla sufficienza dell'istruttoria, alla veridicità dei fatti, alla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione del giudice nelle valutazioni di merito dell'Amministrazione. La condanna irrevocabile per furto aggravato è stata ritenuta idonea a sorreggere il giudizio di mancata compiuta integrazione e di inaffidabilità, senza configurare un automatismo illegittimo. Il reato, punito con pena edittale massima fino a tre anni, è stato inoltre considerato rientrante tra le fattispecie ostative alla cittadinanza per matrimonio e, a fortiori, rilevante nel procedimento di naturalizzazione. La condotta era stata commessa nel periodo decennale di osservazione antecedente alla domanda. La riabilitazione, intervenuta dopo il decreto di rigetto, non poteva incidere sulla legittimità dell'atto, da valutarsi in base alla situazione esistente e conoscibile al momento della sua adozione; comunque, anche se anteriore, non avrebbe prodotto alcun automatismo concessorio, potendo l'Amministrazione apprezzare il fatto storico nel procedimento di naturalizzazione. Il TAR ha escluso difetti di istruttoria, motivazione, illogicità o sproporzione e ha condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione, che resta rimessa a un'ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
art. 6 l. 91/1992
la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione
La fattispecie di furto aggravato, punita dall'art. 624 c.p. con pena edittale massima fino a tre anni, è stata ritenuta rilevante come circostanza ostativa, a fortiori, nel procedimento di naturalizzazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito al richiedente di presentare osservazioni, che il Ministero ha ritenuto non idonee a superare gli elementi ostativi.
art. 178 c.p.
La riabilitazione penale non determina, nel procedimento di cittadinanza per naturalizzazione, un automatismo concessorio e non impedisce all'Amministrazione di valutare il fatto storico ai fini dell'interesse pubblico.
artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, c.p.
La condanna irrevocabile per furto aggravato è stata ritenuta elemento idoneo a fondare, con motivazione non illogica né irragionevole, un giudizio di mancata compiuta integrazione e inaffidabilità.
Massime di principio
- La cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9 della legge n. 91/1992, è oggetto di un provvedimento discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione.
- Nel procedimento di naturalizzazione, una condanna penale irrevocabile può legittimamente fondare il diniego anche se costituisce l'unico precedente, purché l'Amministrazione ne espliciti la rilevanza e la valutazione non sia meramente automatica, illogica o irragionevole.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e non sostitutivo: riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la coerenza, logicità e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della prognosi di integrazione.
- La riabilitazione penale intervenuta dopo l'adozione del diniego non incide sulla legittimità dell'atto, che deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente e conoscibile al momento della sua emanazione.
- Anche se intervenuta prima del diniego, la riabilitazione non determina automaticamente la concessione della cittadinanza per naturalizzazione: l'Amministrazione può comunque considerare il fatto storico e compiere la propria autonoma valutazione sull'affidabilità e sull'adesione ai valori dell'ordinamento.
- Nel procedimento di naturalizzazione, la valutazione dell'Amministrazione può essere orientata a criteri di cautela e precauzione, poiché la concessione attribuisce uno status tendenzialmente irreversibile e l'interesse del richiedente, quale mera aspettativa, deve essere comparato con l'interesse pubblico alla tutela dell'ordinamento e della collettività.
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