Cassazione Penale, Sentenza n. 30310/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 30/07/2021 con cui il giudice dell'esecuzione ha rifiutato di applicare la disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p. e art. 81, comma 2, c.p.) tra una serie di condanne per delitti commessi tra il 1988 e il 2004 (tra cui omicidi e associazione mafiosa) e una successiva attività associativa e trasferimento fraudolento di valori commessi tra il 2011 e il 2017. Cardillo sostiene che i reati più recenti (sub 5) fossero in realtà un'articolazione della medesima associazione mafiosa già giudicata nelle sentenze anteriori (sub 1-4), richiamando anche dichiarazioni di collaboratori di giustizia e il fatto che in una sentenza si era ritenuta analoga posizione fattuale rispetto a un coimputato al quale era stata riconosciuta la continuazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione che, sulla base della lettura delle sentenze di merito e degli elementi probatori, ha evidenziato l'appartenenza del ricorrente a contesti mafiosi differenti (iniziale clan Pulvirenti e successivo inserimento nel clan Santapaola-Ercolano dopo un lungo periodo di detenzione), non sussistendo i sintomi del "medesimo disegno criminoso" richiesti per la continuazione (vicinanza cronologica, omogeneità delle violazioni, continuità di programmi operativi, contiguità territoriale e tipologia di compagine). Le dichiarazioni dei collaboratori sono state considerate sommarie e non idonee a provare la continuità organizzativa o il passaggio e la tempistica degli esponenti. La Corte ha confermato che la lunga detenzione e l'intervallo temporale notevole sono elementi idonei a escludere la prosecuzione dello stesso disegno criminoso. Il ricorrente è inoltre condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La norma è interpretata come criterio per accertare la "continuità del disegno criminoso"; la Corte richiede elementi indiziari concreti (vicinanza temporale, omogeneità dei reati, continuità dei programmi operativi, contiguità territoriale e compagine) e non si limita alla sola coincidenza del titolo di reato.
art. 671 cod. proc. pen.
Invocata in quanto disciplina procedurale per la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva; la Corte conferma che il giudice dell'esecuzione può esaminare la sussistenza del vincolo e respingere l'istanza se mancano elementi probatori sufficienti.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha ritenuto sussistente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato in relazione ai reati per i quali si richiedeva la continuazione (associazione mafiosa); la decisione valuta la natura e la continuità dei diversi sodalizi per escludere l'unicità del disegno criminoso.
Massime di principio
- La continuazione (art. 81, comma 2 c.p.) richiede prova, anche indiziaria, di un medesimo disegno criminoso: non bastano la somiglianza dei reati o la coincidenza temporale distanziata; è necessaria valutazione complessiva di vicinanza cronologica, omogeneità delle condotte, continuità dei programmi operativi, contiguità territoriale e stabilità della compagine criminale.
- Periodi molto lunghi di detenzione subiti dall'imputato possono essere considerati interruttivi del progetto criminoso e ostare al riconoscimento della continuazione, salvo elementi probatori positivi e concreti che dimostrino la ripresa di medesimo disegno.
- La mera affermazione di appartenere allo "stesso" fenomeno mafioso o dichiarazioni sommarie di collaboratori non sono sufficienti: occorre che le dichiarazioni permettano di ricostruire dinamiche, tempistiche e continuità organizzativa tra i diversi sodalizi.
- In sede esecutiva il giudice può sindacare la sussistenza della continuazione e deve motivare la decisione con riferimento ai parametri giurisprudenziali consolidati; motivazioni generiche o apodittiche sono censurabili, ma una motivazione logica che evidenzi la diversità dei contesti e la discontinuità temporale è legittima.
- Quando il soggetto risulta appartenuto a più sodalizi, per riconoscere la continuazione tra reati associativi è necessaria una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, la loro operatività e la continuità nel tempo; la semplice permanenza della fattispecie associativa non è sufficiente.
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