Sentenza del 22/05/2018 n. 2318 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Giurisdizione - Controversie circa la sussistenza del diritto al rimborso di un credito tributario - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la sussistenza del diritto al rimborso di un credito tributario, ossia la verifica, sia sotto il profilo formale sia nel merito, dell'esistenza e spettanza del credito e dell'eventuale indebito pagamento del tributo. La questione principale è stabilire se tale controversia appartenga alla giurisdizione tributaria oppure a quella ordinaria.
La decisione
La controversia è stata ricondotta alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario. Quando il rimborso riguarda un tributo compreso tra quelli elencati nell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, le controversie sul diritto al rimborso devono essere trattate secondo le regole del processo tributario e davanti allo stesso giudice competente per il relativo rapporto tributario. Il giudice tributario può quindi esaminare ogni aspetto della pretesa restitutoria, sia formale sia sostanziale.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. n. 546/1992
Individua le controversie devolute alla giurisdizione tributaria. Se il rimborso riguarda uno dei tributi ricompresi nella norma, la relativa controversia rientra nella competenza del giudice tributario.
Art. 19, lettera g, del d.lgs. n. 546/1992
Ricompresa tra gli atti impugnabili vi è anche il rifiuto, espresso o tacito, della restituzione di tributi, consentendo al contribuente di contestare il diniego di rimborso davanti al giudice tributario.
Art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992
Stabilisce la disciplina processuale per le domande di rimborso e il termine per proporre ricorso contro il rifiuto, anche tacito, dell'amministrazione finanziaria.
Cassazione n. 19069/2016
Precedente richiamato a conferma del principio secondo cui le controversie relative al rimborso di tributi appartengono al giudice cui spetta la giurisdizione sul rapporto tributario.
Massime di principio
- Quando si chiede la restituzione di somme versate a titolo di un tributo rientrante nella giurisdizione tributaria, la controversia deve essere proposta davanti al giudice tributario e non al giudice ordinario.
- La giurisdizione tributaria riguarda non solo l'impugnazione dell'atto impositivo, ma anche la verifica dell'esistenza del diritto al rimborso, sotto gli aspetti procedurali, documentali e sostanziali.
- Il rifiuto espresso o tacito dell'amministrazione finanziaria di restituire un tributo può essere contestato mediante ricorso tributario, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal d.lgs. n. 546/1992.
- Per individuare il giudice competente occorre verificare innanzitutto la natura della somma oggetto della richiesta: se si tratta di un tributo incluso nell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, la competenza spetta al giudice tributario.
- La regola vale anche quando la contestazione riguarda esclusivamente il diritto alla restituzione e non direttamente la legittimità dell'originario atto impositivo.
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