Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/10/2015 n. 19599 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alla questione dell'errata applicazione dell'imposta proporzionale. Le spese dei giudizi sono state integralmente compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di mora relativo all'imposta di registro dovuta sulla sentenza di omologazione del concordato preventivo, contestando la regolarità della notifica dell'avviso di liquidazione, la sua asserita definitività, l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale anziché fissa e il mancato rilievo del successivo fallimento della società. La Corte ha esaminato e accolto il terzo motivo, ritenendo che la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori rientri tra gli atti di omologazione previsti dall'art. 8, lett. g), della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e sia quindi soggetta a imposta di registro in misura fissa.

Norme richiamate

  • Art. 8, lett. g), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori rientra nella categoria generale degli atti di omologazione ed è soggetta all'imposta di registro in misura fissa, non proporzionale.

  • Art. 8, lett. b), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La disposizione era stata invocata dal ricorrente nel confronto tra le diverse ipotesi di applicazione dell'imposta di registro, ma la Corte ha fondato la decisione sulla lett. g), ritenuta specificamente applicabile agli atti di omologazione.

  • Art. 139 c.p.c.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla validità della notificazione dell'avviso di liquidazione; la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.

  • Art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma richiamata riguardo alla possibilità di impugnare autonomamente l'avviso di mora quando l'atto presupposto non sia stato regolarmente notificato; la Corte non ha deciso la questione, ritenendola assorbita.

  • Art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Per determinare l'imposta di registro applicabile a una sentenza, occorre qualificare l'atto secondo il suo contenuto e la categoria normativa pertinente, privilegiando il criterio nominalistico quando la tariffa individua genericamente il tipo di provvedimento.
  • La sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori è soggetta, secondo il principio affermato, a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie un motivo che risolve integralmente la controversia, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti senza essere esaminati.
  • La cassazione può decidere direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
  • Le questioni relative alla notifica dell'atto presupposto e alla possibilità di impugnare l'atto successivo restano non decise se il ricorso viene accolto per una diversa ragione già sufficiente a definire la controversia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.