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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02475/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un avviso di accertamento relativo all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2017, emesso dal concessionario del Comune competente. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente. Secondo la CTR, i silos su cui era apposto il marchio della società dovevano essere qualificati come macchine di cantiere, dotate di motore per la distribuzione del prodotto, e quindi ricadevano nella disciplina derogatoria prevista dal d.m. 26 luglio 2012 rispetto alla normativa generale sull'imposta di pubblicità. La concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva omesso di valutare le caratteristiche della scritta apposta sui silos, per verificare se si trattasse di un semplice marchio di fabbrica oppure di pubblicità soggetta a imposizione; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.m. 26 luglio 2012 e degli artt. 1, 7 e 10 del d.lgs. n. 507 del 1993, assumendo che la CTR non aveva verificato i presupposti per l'applicazione della disciplina derogatoria, in particolare se il soggetto fosse effettivamente fabbricante dei silos, se si trattasse di marchio apposto su una macchina da cantiere e se fossero rispettati i limiti dimensionali previsti. La resistente ha proposto controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da due autonome rationes decidendi: una fondata sull'accertamento in fatto secondo cui i silos non erano semplici contenitori, ma vere macchine dotate di motore; l'altra fondata sulla documentata convenzione con il Comune di Spresiano, sede legale della società, che attribuiva a quel Comune la legittimazione alla riscossione dell'imposta per il marchio Fassa Bortolo apposto sui silos, con conseguente indebita duplicazione dell'imposta richiesta dal Comune di Gubbio. I motivi di ricorso colpivano solo la prima ratio e non la seconda. Poiché una sentenza sorretta da più ragioni autonome richiede l'impugnazione di tutte, l'omessa censura di una di esse comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è stato invocato per censurare la mancata valutazione di un fatto decisivo, ma la censura non ha superato il rilievo preliminare dell'esistenza di una ratio autonoma non impugnata.

  • d.m. 26 luglio 2012

    È richiamato come disciplina derogatoria rispetto alla normativa generale sull'imposta di pubblicità, applicabile solo al ricorrere dei presupposti specifici previsti per marchi apposti su determinati beni mobili.

  • art. 1 d.lgs. n. 507 del 1993

    È indicato come regola generale che individua il Comune competente quando la pubblicità esterna è eseguita nel territorio in cui i beni sono installati.

  • art. 7 d.lgs. n. 507 del 1993

    È richiamato dalla ricorrente tra le norme la cui applicazione sarebbe stata erroneamente esclusa dalla CTR.

  • art. 10 d.lgs. n. 507 del 1993

    È richiamato dalla ricorrente tra le norme la cui applicazione sarebbe stata erroneamente esclusa dalla CTR.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993

    "l'imposta è dovuta, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile individuato all'art. 1, per anno solare al comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza"

    La Corte lo riporta per evidenziare che la disciplina speciale sposta la legittimazione alla riscossione al Comune della sede dell'impresa produttrice, solo se ricorrono i presupposti previsti dal decreto ministeriale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a fondarla, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investa solo una delle ragioni poste a base della decisione non è idonea a determinare la cassazione della sentenza se permane ferma un'autonoma motivazione non attinta dal ricorso.
  • Le norme speciali in materia di imposta di pubblicità possono derogare alla disciplina generale solo nei limiti in cui risultino integrati tutti i presupposti applicativi previsti dalla fonte derogatoria.
  • La qualificazione del bene o del marchio ai fini dell'imposizione deve essere valutata in concreto, ma la contestazione della qualificazione non basta se la decisione di merito si fonda anche su un distinto titolo autonomo di rigetto non specificamente censurato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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