Sentenza n. 471/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2147/2024 pubbl. il 26/09/2024 RG n. 3152/2023 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro. La sentenza non era stata impugnata dall'amministrazione ed era stata notificata al Ministero il 1° ottobre 2024. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di adempimento del giudicato, chiedendo la condanna al pagamento delle somme dovute, degli accessori e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito per resistere; l'Ufficio Scolastico Provinciale non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'amministrazione e che erano decorsi sia il termine processuale per proporre l'ottemperanza sia il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate contro le pubbliche amministrazioni. Poiché non era stata fornita prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora fosse ormai decorso il termine temporale previsto dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione e l'inerzia amministrativa impediscono all'amministrazione di trarre vantaggio dal proprio inadempimento. Il TAR ha nominato sin da subito quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Al commissario è stato attribuito il compito di reperire e allocare le somme, impegnare, liquidare, ordinare e pagare la spesa, precisando che l'insufficienza degli stanziamenti o della cassa non costituisce causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso deciso, conferma la perdurante esigibilità dell'obbligo rimasto ineseguito.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto dell'accertamento contenuto nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia accertato un obbligo dell'amministrazione di attribuire una prestazione o una somma di denaro.
- Quando l'amministrazione non dimostri l'adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine temporale fissato nel giudicato per fruire di un beneficio è divenuto impraticabile per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, con corresponsione degli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, non impedisce ma consente l'attivazione degli strumenti esecutivi dopo l'inutile decorso del termine.
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