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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22899/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Namri Isam ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) vizio di motivazione e errata ricostruzione dei fatti con riferimento all'affermazione di responsabilità, contestando la logica e la valutazione degli elementi probatori; (2) vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento delle aggravanti/alla comparazione delle circostanze concorrenti (deducendo l'incongruenza del trattamento circostanziale operato dal Tribunale e censurando la comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti); (3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma del trattamento sanzionatorio (eccessività della pena e aumento per continuazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Dinari Hassan Khalid e di Chriki Ahmed, condannandoli al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Quanto al ricorso proposto da Namri Isam, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per la parte relativa all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, ma ha ritenuto fondato, limitatamente al motivo che contestava il giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti (omesso esame della doglianza di gravame su tale punto). Per questo profilo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio sulla comparazione delle circostanze. Le altre censure di Namri sono state respinte e l'affermazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile. Le spese relative al ricorso di Namri sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4) c.p.

    La circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n.4) è stata contestata nella comparazione con le aggravanti; la Corte richiama che la valutazione comparativa è di discrezionalità del giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale

  • art. 62-bis c.p.

    La circostanza attenuante speciale di cui all'art. 62-bis è stata oggetto del giudizio di comparazione; la Corte sottolinea che la mancata esplicita valutazione comparativa da parte del giudice di appello può determinare l'annullamento limitato del provvedimento

Massime di principio

  • In caso di "doppia conforme" (conferma in appello della sentenza di primo grado) la motivazione dei due gradi forma un corpo unico: la Corte di appello può richiamare la motivazione di primo grado per relationem e il sindacato di legittimità è limitato ai soli vizi di manifesta illogicità o carenza motivazionale
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare la condanna anche senza riscontri esterni, purché siano sottoposte a un vaglio rigoroso di attendibilità (coerenza interna, plausibilità logica, tenuta nei confronti di altri elementi); le critiche che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono, di norma, inammissibili in cassazione
  • La mancata nomina dell'interprete non determina automaticamente la nullità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; essa può rilevare ai fini della valutazione della loro attendibilità, ma non ne comporta di per sé l'inutilizzabilità
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito: tuttavia, il giudice deve esplicitare le ragioni della comparazione; l'omissione dell'esame di una specifica doglianza su tale comparazione può determinare l'annullamento limitato del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio
  • Le censure in cassazione che consistono nella mera richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio (senza dimostrare manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione) sono generalmente inammissibili

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