Cassazione Civile, Ordinanza n. 01393/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero contro un decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto che il decreto di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato, contestando quindi la decorrenza del termine di opposizione; con il secondo ha censurato il mancato rilievo, da parte del giudice di merito, dell’attestazione interna della Procura secondo cui la cancelleria non avrebbe mai trasmesso il provvedimento, né telematicamente né in forma cartacea. In sostanza, il ricorso mirava a negare la rituale conoscenza del provvedimento e quindi la tardività dell’opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa, il che ne determinava da solo l’inammissibilità. Ha poi osservato che, comunque, le doglianze erano inammissibili anche nel merito, perché la comunicazione del provvedimento di liquidazione può avvenire in forme equipollenti, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario. Nel caso concreto, il Tribunale aveva desunto dall’annotazione "al visto PM" e dall’estratto storico del fascicolo che il provvedimento era entrato nella sfera di conoscibilità del Pubblico Ministero già il 16.8.2019; l’opposizione, proposta solo il 26.10.2020, era quindi tardiva rispetto sia al termine di 30 giorni, sia al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese per il presente giudizio, sia perché il ricorrente era un ufficio del Pubblico Ministero, sia perché l’intimato non aveva svolto difese. È stato infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione in camera di consiglio
art. 136 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 702-bis c.p.c. quale disciplina della comunicazione del provvedimento, che può essere soddisfatta anche in forma equipollente
art. 702-bis c.p.c.
richiamato quale norma sul procedimento sommario e sulle modalità di comunicazione del provvedimento
art. 327 c.p.c.
ritenuto applicabile al provvedimento decisorio anche se non comunicato o notificato, con decorrenza dal deposito/pubblicazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa, perché tale requisito consente alla Corte di comprendere l’oggetto della controversia e il percorso decisionale impugnato.
- La comunicazione di un provvedimento di liquidazione può essere validamente assolta anche mediante forme equipollenti a quelle tipiche, purché risulti una effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario.
- Ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione, non è decisiva la sola dedotta irregolarità della trasmissione formale se dagli atti risulta che il provvedimento è comunque entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche quando non siano stati comunicati o notificati.
- Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario della comunicazione non escludono, di per sé, la decorrenza del termine, trattandosi di inconvenienti di mero fatto irrilevanti ai fini della conoscenza legale o equipollente del provvedimento.
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