Cassazione Civile, Ordinanza n. 11037/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un avvocato, il quale aveva chiesto l’ammissione di diversi crediti verso il fallimento di una società, tra cui un credito di euro 127.982,25 da riconoscere in prededuzione. Il giudice delegato aveva ammesso il credito, ma non in prededuzione; il Tribunale di Roma, decidendo sull’opposizione, ha confermato il mancato riconoscimento della prededuzione. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) nullità del decreto per violazione degli artt. 96, 98 e 99 l.fall. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe ecceduto i limiti dell’opposizione allo stato passivo pronunciando su un’eccezione non sollevata dalla curatela e omettendo di esaminare la corretta applicazione dell’art. 161, comma 7, l.fall.; (2) nullità per motivazione apparente, violazione del principio di non contestazione e del preteso giudicato endofallimentare, assumendo che il Tribunale avesse ignorato la consecuzione tra concordato preventivo e fallimento; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., identificato nella reale natura delle prestazioni professionali poste a base del credito; (4) violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 161, comma 7, l.fall., per aver equiparato l’attività del professionista svolta in procedure giudiziali o esecutive sospese a quella del professionista incaricato della predisposizione della domanda di concordato preventivo. La Corte ha respinto tutte le doglianze, affermando che in sede di opposizione allo stato passivo il tribunale può verificare i fatti costitutivi del titolo di prelazione invocato; che la prededuzione per crediti funzionali alla procedura concordataria presuppone la prova, a carico del creditore, dell’inerenza necessaria della prestazione a una procedura effettivamente aperta o dell’ordinaria amministrazione dell’incarico; che nella specie mancavano elementi sul contenuto della proposta e del piano concordatario, mentre era pacifico che la proposta di concordato era stata dichiarata inammissibile due volte senza apertura della procedura; e che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile perché diretta a contestare la qualificazione giuridica dei fatti e non un fatto storico decisivo omesso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato e senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità del decreto per ultrapetizione, ritenendo che il tribunale, nell’opposizione allo stato passivo, potesse scrutinare d’ufficio i fatti costitutivi della prededuzione. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione apparente e sul giudicato endofallimentare, osservando che non vi era alcun accertamento vincolante della consecuzione tra concordato e fallimento e che, in ogni caso, incombeva sul creditore la prova dell’inerenza della prestazione alla procedura concorsuale e della natura dell’incarico. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riferito non a un fatto storico omesso ma alla qualificazione giuridica delle prestazioni. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata; è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 96 l.fall.
Richiamato insieme agli artt. 98 e 99 l.fall. per delimitare il perimetro dell’opposizione allo stato passivo, che non impedisce al tribunale di verificare i fatti costitutivi della pretesa di prelazione.
art. 98 l.fall.
Usato come norma processuale del rito di opposizione allo stato passivo; non esclude il controllo giudiziale sui presupposti della prededuzione.
art. 99 l.fall.
Il giudizio di opposizione allo stato passivo non è limitato alle sole contestazioni formulate dalla curatela; il tribunale può esaminare i presupposti del credito e della prelazione.
art. 112 c.p.c.
Esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il tribunale non è andato oltre il thema decidendum nel vaglio dei fatti costitutivi della prededuzione.
art. 161, comma 7, l.fall.
La prededuzione per atti compiuti nella fase prenotativa concordataria richiede che vi siano elementi sulla proposta o sul piano che consentano di qualificare l’atto come ordinario o comunque funzionale alla procedura; in mancanza, l’atto può essere trattato come straordinario e la prededuzione non è automatica.
art. 111 l.fall.
La prededuzione per crediti professionali sussiste solo se la prestazione è funzionale, secondo valutazione ex ante, alle finalità della procedura concorsuale e contribuisce alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali.
art. 163 l.fall.
Richiamato per precisare che la prededuzione funzionale presuppone l’effettiva ammissione del debitore al concordato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando mira a contestare la qualificazione giuridica dei fatti o la loro valutazione, non l’omesso esame di un fatto storico, materiale, decisivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato dal ricorrente per la motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata perché il ragionamento decisorio era comprensibile e coerente.
art. 135 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul difetto di motivazione, senza che la Corte ravvisasse violazioni.
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato per la necessità di motivazione, ma la Corte ha escluso che il decreto impugnato fosse privo di motivazione effettiva.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale non è vincolato alle sole difese della curatela e può verificare d’ufficio i fatti costitutivi del diritto di prelazione o della prededuzione invocata dal creditore.
- La prededuzione dei crediti professionali collegati a una domanda di concordato preventivo con riserva non è automatica: il creditore deve provare, in concreto, la funzionalità della prestazione rispetto a una procedura effettivamente destinata ad aprirsi o la riconducibilità dell’attività agli atti ordinari consentiti nella fase prenotativa.
- Quando si invoca la prededuzione per attività svolte nella fase preconcordataria, occorre allegare elementi specifici sul contenuto della proposta e del piano, perché la valutazione della funzionalità va compiuta ex ante e sulla base della concreta situazione conosciuta al momento dell’incarico.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se, in realtà, mira a contestare la qualificazione giuridica dei fatti o la loro valutazione probatoria.
- Il preteso giudicato endofallimentare non può essere desunto da un provvedimento che si sia limitato a negare la prededuzione per difetto dei relativi presupposti, senza affermare in modo espresso la consecuzione tra le procedure.
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