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Sentenza

Sentenza del 16/05/2023 n. 13343 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto il rimborso dell'addizionale IRES (così qualificata "sovraimposta") prevista dal D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2 (convertito dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5) relativa all'anno 2013, censurando: 1) la illegittimità del decreto‑legge per difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza (violazione Cost., art. 77); 2) la violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva (Cost., artt. 3 e 53) per l'imposizione selettiva sulle imprese del mercato finanziario, nonché l'arbitrarietà del prelievo e la sua retroattività. In particolare ha dedotto che le SGR non avrebbero dovuto essere incluse tra i soggetti colpiti.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 288/2019 e ordinanza n. 165/2021) che hanno dichiarato la legittimità della norma: il decreto‑legge è stato ritenuto adottato in un contesto di urgenza giustificato dall'esigenza di reperire coperture per l'esenzione dalla seconda rata IMU 2013; la misura, pur selettiva e temporanea, è stata qualificata come sovraimposta e considerata non arbitraria né sproporzionata nel contesto anticongiunturale, essendo ragionevole assumere l'appartenenza al mercato finanziario quale indice di capacità contributiva. Le censure circa la posizione specifica delle SGR sono state ritenute già esaminate dalla Consulta e, comunque, non tali da giustificare un nuovo sindacato di costituzionalità. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (compenso liquidato in Euro 8.000,00 oltre spese prenotate).

Norme richiamate

  • D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2 (convertito con L. 29 gennaio 2014, n. 5)

    Disposizione istitutiva della sovraimposta/IRES sull'ambito del mercato finanziario per il 2013; il giudice di legittimità segue la Corte costituzionale nel ritenere la norma compatibile con Cost. art. 77 e con i principi di non arbitrarietà e proporzionalità, in ragione della finalità di copertura per l'esenzione IMU e del contesto temporaneo e anticongiunturale.

  • Costituzione, art. 77

    Esamina la legittimità del decreto‑legge: la Corte costituzionale ha ritenuto che la finalità e il contesto temporale giustificano l'adozione del decreto‑legge, escludendo la mancanza dei presupposti di necessità e urgenza.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    Censure relative ai principi di uguaglianza e capacità contributiva; la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che, nel contesto di crisi e per una misura temporanea e selettiva, la diversificazione del prelievo rispetto a determinate categorie del mercato finanziario non sia arbitraria e può trovare giustificazione come indice di capacità contributiva specifica.

  • Costituzione, artt. 41 e 47

    Riferiti dagli attori come violati (libertà di iniziativa economica e tutela del risparmio); il giudice non ha ritenuto tali censure decisive alla luce della valutazione costituzionale già espressa dalla Consulta.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Norma processuale richiamata nei motivi di cassazione (regolazione dei mezzi di impugnazione e relative doglianze); richiamata per contestare errori di diritto nella decisione di merito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 6

    Norma procedurale citata nel secondo motivo (relativa alla competenza e tipologie di impugnazione nelle controversie tributarie); utilizzata come riferimento procedurale nelle doglianze di legittimità.

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 65

    Successiva normativa che introdusse una diversa addizionale (2015) escludendo le SGR dall'ambito soggettivo in quel contesto: la Corte ha ritenuto che si trattava di un intervento motivato da esigenze normative e contabili differenziate rispetto al 2013 e non prova di incostituzionalità retroattiva della norma 2013.

  • Corte costituzionale, sent. n. 288 del 2019 e ordinanza n. 165 del 2021

    Giurisprudenza decisiva: ha dichiarato la legittimità della sovraimposta 2013 sotto profili dell'art. 77 e della conformità ai principi di uguaglianza e capacità contributiva, ritenendo la misura temporanea e giustificata dal contesto di crisi e dall'esigenza di copertura dell'esenzione IMU.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Motivazione di cassazione invocata dalla ricorrente per violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate alla luce del consolidato orientamento costituzionale.

  • D.P.R. 26 aprile 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Norma richiamata in tema di contributo unificato e riferimenti procedurali per l'ulteriore versamento a carico della ricorrente; utilizzata per la statuizione sulle spese processuali.

Massime di principio

  • Se la Corte costituzionale si è già pronunciata sulla legittimità di una misura, la possibilità di ottenere un diverso sindacato di costituzionalità in seguito davanti alla Cassazione è fortemente ostacolata;
  • Un decreto‑legge che introduce misure fiscali temporanee può essere conforme all'art. 77 Cost. se esiste un collegamento ragionevole tra l'urgenza e la finalità di copertura finanziaria di misure correlate (es. esenzione IMU), anche se l'urgenza è diretta a reperire risorse per politiche di governo;
  • Imposte selettive rivolte a categorie del mercato finanziario possono essere giustificate nel contesto di crisi come riconoscimento di una specifica capacità contributiva derivante dall'appartenenza a mercati caratterizzati da barriere all'ingresso e potere di mercato, purché la misura sia temporanea e proporzionata;
  • L'esistenza di successivi interventi legislativi che modificano l'ambito soggettivo di una imposta (es. esclusione delle SGR in una successiva addizionale) non implica automaticamente l'illegittimità della disposizione precedente, quando la motivazione e il contesto sono differenti;
  • In sede processuale è importante sollevare tempestivamente e in modo mirato le questioni di incostituzionalità: i motivi procedurali e di merito vanno ancorati a principi e precedenti giurisprudenziali solidi per avere chance in sede di legittimità.

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