Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2007/60

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 , relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un sistema in tre fasi: valutazione preliminare del rischio di alluvioni, predisposizione di mappe della pericolosità e del rischio, adozione di piani di gestione del rischio di alluvioni. Gli Stati membri conservano un ampio margine di discrezionalità nell'organizzazione amministrativa, nella scelta delle misure e nella definizione degli obiettivi, ma devono rispettare scadenze precise di recepimento, elaborazione e riesame. Il testo privilegia il coordinamento a livello di bacino idrografico e l'integrazione con la direttiva quadro acque 2000/60/CE, nonché la cooperazione transfrontaliera e la partecipazione del pubblico.

Quadro comune per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre gli impatti negativi di tali eventi su salute, ambiente, patrimonio culturale e attività economiche.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e riguarda i distretti idrografici, le unità di gestione eventualmente designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), nonché le parti di distretti idrografici internazionali situate sul loro territorio. Copre le alluvioni fluviali, le piene repentine, le alluvioni urbane e le inondazioni marine costiere; include anche scenari connessi alle acque sotterranee in sede di cartografia, se del caso. Restano possibili esclusioni/limitazioni tecniche per zone costiere già adeguatamente protette e per aree in cui le inondazioni sono causate da acque sotterranee, limitatamente allo scenario di elevata/particolare probabilità. La direttiva si inserisce nel coordinamento con la direttiva 2000/60/CE e tiene conto dei distretti idrografici internazionali, anche oltre i confini dell'Unione.

Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

La direttiva istituisce un quadro europeo comune per ridurre i danni causati dalle alluvioni a persone, ambiente, patrimonio culturale e attività economiche. Il legislatore UE parte dall'idea che il rischio alluvionale debba essere gestito per bacino idrografico, con forte coordinamento transfrontaliero e integrazione con la direttiva 2000/60/CE sulle acque.

Finalità e impostazione generale

La direttiva non mira a eliminare le alluvioni, che sono fenomeni naturali non prevenibili, ma a ridurne le conseguenze negative. I considerando valorizzano il ruolo dei cambiamenti climatici, della pianificazione territoriale e della cooperazione tra Stati membri, evidenziando che le misure devono essere proporzionate e adattate alle condizioni locali e regionali.

Ambito di applicazione e definizioni

L'articolo 1 delimita l'obiettivo della direttiva alla riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni all'interno della Comunità. L'articolo 2 definisce:

  • "alluvione": allagamento temporaneo di aree normalmente asciutte, incluse inondazioni fluviali, torrentizie, mediterranee costiere, con possibile esclusione degli allagamenti da impianti fognari;
  • "rischio di alluvioni": combinazione tra probabilità dell'evento e relative conseguenze negative.

L'articolo 3 richiama l'assetto della direttiva 2000/60/CE per distretti idrografici e autorità competenti, ma consente agli Stati membri di:

  • nominare autorità competenti diverse;
  • individuare zone costiere o bacini e assegnarli a unità di gestione diverse. In tal caso, le informazioni devono essere comunicate alla Commissione entro il 26 maggio 2010 e aggiornate entro tre mesi dalle modifiche.

Valutazione preliminare del rischio di alluvioni

Il primo pilastro operativo è la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, da svolgere per ciascun distretto idrografico, unità di gestione o parte di distretto internazionale situata nel territorio dello Stato membro (articolo 4). La valutazione deve basarsi su dati disponibili o facilmente ottenibili, inclusi studi di lungo periodo e impatti dei cambiamenti climatici, e comprendere almeno:

  • mappe di base del distretto con confini, topografia e uso del suolo;
  • descrizione delle alluvioni passate con notevoli conseguenze negative;
  • descrizione di alluvioni significative che potrebbero generare effetti analoghi in futuro;
  • se necessario, valutazione delle potenziali conseguenze future su salute, ambiente, patrimonio culturale ed economia.

Il termine per completare la valutazione è il 22 dicembre 2011. Nei distretti internazionali o nelle unità condivise con altri Stati membri, lo scambio delle informazioni pertinenti è obbligatorio.

Individuazione delle aree a rischio potenziale significativo

Sulla base della valutazione preliminare, gli Stati membri devono individuare le zone in cui esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o in cui tale rischio può ragionevolmente generarsi (articolo 5). Per le aree condivise con altri Stati membri, l'individuazione deve essere coordinata.

Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni

L'articolo 6 impone la redazione, per le zone individuate, di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni alla scala più appropriata. Le mappe della pericolosità devono rappresentare scenari di:

  • scarsa probabilità o eventi estremi;
  • media probabilità, con tempo di ritorno probabile pari o superiore a 100 anni;
  • elevata probabilità, se opportuno.

Per ciascuno scenario devono essere indicati, se del caso:

  • portata della piena;
  • profondità o livello delle acque;
  • velocità del flusso.

Le mappe del rischio devono mostrare le possibili conseguenze negative, con riferimento almeno a:

  • popolazione potenzialmente interessata;
  • attività economiche presenti;
  • impianti industriali potenzialmente fonte di inquinamento accidentale e aree protette potenzialmente coinvolte;
  • altre informazioni utili, come aree soggette a elevato trasporto di sedimenti o colate detritiche.

Per alcune zone costiere già adeguatamente protette e per le inondazioni causate da acque sotterranee, la direttiva consente di limitare l'analisi cartografica allo scenario più rilevante. Le mappe devono essere ultimate entro il 22 dicembre 2013.

Piani di gestione del rischio di alluvioni

Sulla base delle mappe, gli Stati membri devono adottare piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione (articolo 7). I piani devono definire obiettivi appropriati, con particolare attenzione alla riduzione delle conseguenze negative sulle persone, sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sull'economia, nonché, se opportuno, a misure non strutturali e alla riduzione della probabilità di inondazione.

I piani devono comprendere misure per raggiungere tali obiettivi e gli elementi elencati nell'allegato. Nella loro elaborazione occorre considerare, tra l'altro:

  • costi e benefici;
  • portata della piena e vie di deflusso;
  • aree di espansione naturale delle piene, come le pianure alluvionali;
  • obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE;
  • gestione del suolo e delle acque;
  • pianificazione territoriale e uso del suolo;
  • conservazione della natura;
  • navigazione e infrastrutture portuali.

I piani coprono prevenzione, protezione e preparazione, includendo previsioni di piena e sistemi di allertamento. Possono comprendere pratiche sostenibili di uso del suolo, aumento della ritenzione idrica e allagamento controllato di alcune aree. Gli Stati membri devono evitare misure che aumentino considerevolmente il rischio a monte o a valle in altri paesi del bacino, salvo coordinamento e soluzione concordata. I piani devono essere ultimati e pubblicati entro il 22 dicembre 2015.

Cooperazione nei distretti internazionali e principio di solidarietà

L'articolo 8 disciplina i casi di distretti idrografici o unità di gestione interamente nazionali, interamente dell'Unione o transfrontalieri oltre i confini UE. Gli Stati membri devono cercare un piano internazionale unico o piani coordinati; se ciò non è possibile, devono comunque predisporre piani per la parte di distretto situata nel proprio territorio, coordinandoli per quanto possibile. È prevista anche la possibilità di piani più dettagliati per sottobacini internazionali.

Se sorge un problema che lo Stato membro non riesce a risolvere da solo e che incide sulla gestione del rischio di alluvioni, esso può sottoporlo alla Commissione o ad altri Stati membri interessati, formulando raccomandazioni; la Commissione deve rispondere entro sei mesi.

Coordinamento con la direttiva 2000/60/CE e partecipazione del pubblico

L'articolo 9 impone il coordinamento sistematico con la direttiva quadro acque. In particolare:

  • mappe e loro riesami devono essere coerenti con le informazioni della direttiva 2000/60/CE;
  • i piani di gestione del rischio di alluvioni devono essere coordinati con i piani di gestione dei bacini idrografici;
  • la partecipazione attiva delle parti interessate deve essere coordinata, ove opportuno, con quella prevista per i piani delle acque.

L'articolo 10 richiede che la valutazione preliminare, le mappe e i piani siano messi a disposizione del pubblico e che gli Stati membri incoraggino la partecipazione attiva delle parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani.

Attuazione tecnica, comitologia e adeguamento dell'allegato

L'articolo 11 attribuisce alla Commissione il potere di adottare formati tecnici per elaborazione e trasmissione dei dati, anche statistici e cartografici, e di adeguare l'allegato al progresso scientifico e tecnico. L'articolo 12 rinvia al comitato istituito dalla direttiva 2000/60/CE e alle procedure della decisione 1999/468/CE, distinguendo tra procedura di regolamentazione e procedura di regolamentazione con controllo.

Misure transitorie

L'articolo 13 consente agli Stati membri di non svolgere la valutazione preliminare in presenza di attività equivalenti già completate o decise prima del 22 dicembre 2010. È anche possibile utilizzare mappe e piani già completati prima di tale data, purché equivalenti ai requisiti della direttiva. Queste deroghe non incidono sugli obblighi di riesame.

Riesami, aggiornamenti e relazioni periodiche

L'articolo 14 impone riesami periodici:

  • valutazione preliminare o decisioni sostitutive: entro il 22 dicembre 2018 e poi ogni sei anni;
  • mappe: entro il 22 dicembre 2019 e poi ogni sei anni;
  • piani: entro il 22 dicembre 2021 e poi ogni sei anni.

I riesami devono considerare l'impatto probabile dei cambiamenti climatici. L'articolo 15 prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione la valutazione, le mappe, i piani e i relativi aggiornamenti entro tre mesi dalle scadenze previste, nonché le decisioni adottate ai sensi delle misure transitorie. L'articolo 16 impone alla Commissione una relazione sull'attuazione entro il 22 dicembre 2018 e poi ogni sei anni, anch'essa con attenzione ai cambiamenti climatici.

Recepimento ed entrata in vigore

L'articolo 17 fissa il termine di recepimento al 26 novembre 2009. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e, nel predisporre le norme nazionali, inserire un riferimento alla direttiva o farvi rinvio in sede di pubblicazione ufficiale. L'articolo 18 stabilisce l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 19 indica gli Stati membri come destinatari.

Allegato: contenuti minimi dei piani di gestione del rischio di alluvioni

L'allegato specifica i contenuti del primo piano e dei successivi aggiornamenti. Il primo piano deve includere:

  • conclusioni della valutazione preliminare in forma di mappa di sintesi;
  • mappe della pericolosità e del rischio già predisposte o esistenti ex articolo 13;
  • descrizione degli obiettivi di gestione del rischio;
  • sintesi delle misure e delle priorità, incluse quelle adottate in altri atti UE, con rinvio espresso alle direttive 85/337/CEE, 96/82/CE, 2001/42/CE e alla direttiva 2000/60/CE;
  • se disponibile, metodologia di analisi costi-benefici per bacini o sottobacini condivisi.

Deve inoltre descrivere l'attuazione del piano, compresi monitoraggio, informazione e consultazione del pubblico, elenco delle autorità competenti e coordinamento nei distretti internazionali e con la direttiva 2000/60/CE.

Gli aggiornamenti successivi devono indicare:

  • modifiche rispetto alla versione precedente;
  • progressi verso gli obiettivi;
  • motivazione per le misure previste ma non attuate;
  • eventuali misure supplementari adottate.

Disposizioni principali

Obiettivo e principi generali

L'articolo 1 istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, finalizzato a ridurre le conseguenze negative per salute umana, ambiente, patrimonio culturale e attività economiche. I considerando richiamano il ruolo dei cambiamenti climatici, la necessità di coordinamento a livello di bacino idrografico, il principio di solidarietà tra Stati membri e l'integrazione con la direttiva 2000/60/CE.

Definizioni e coordinate istituzionali

L'articolo 2 definisce 'alluvione' come allagamento temporaneo di aree normalmente asciutte e 'rischio di alluvioni' come combinazione tra probabilità dell'evento e conseguenze negative. L'articolo 3 rinvia alle definizioni e all'impianto di governance della direttiva 2000/60/CE, consentendo però agli Stati membri di designare autorità competenti diverse e/o unità di gestione diverse, con obbligo di comunicazione alla Commissione entro il 26 maggio 2010 e di aggiornamento entro tre mesi dalle variazioni.

Valutazione preliminare del rischio di alluvioni

Gli Stati membri devono effettuare, per ciascun distretto idrografico o unità di gestione, una valutazione preliminare basata su informazioni disponibili o facilmente ottenibili, inclusi dati storici e studi sugli effetti dei cambiamenti climatici (articolo 4). La valutazione deve comprendere almeno mappe di base, descrizione delle alluvioni passate con conseguenze significative e, se necessario, una valutazione delle potenziali conseguenze delle future alluvioni. Il termine di completamento è fissato al 22 dicembre 2011.

Individuazione delle zone a rischio potenziale significativo

Sulla base della valutazione preliminare, gli Stati membri individuano le zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o in cui tale rischio può ragionevolmente generarsi (articolo 5). Per i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione condivise con altri Stati membri, l'individuazione deve essere coordinata tra gli Stati interessati.

Mappe della pericolosità e mappe del rischio

L'articolo 6 impone la predisposizione, per le zone individuate, di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni alla scala più appropriata. Le mappe della pericolosità devono coprire scenari di scarsa probabilità/eventi estremi, probabilità media (tempo di ritorno ≥ 100 anni) ed eventualmente elevata probabilità; devono indicare portata, profondità/livello delle acque e, se opportuno, velocità del flusso. Le mappe del rischio devono evidenziare conseguenze su popolazione, attività economiche, impianti potenzialmente inquinanti e aree protette, nonché altre informazioni utili. Le mappe devono essere ultimate entro il 22 dicembre 2013; per alcune zone costiere protette o alluvioni da acque sotterranee è ammessa una limitazione allo scenario più estremo o rilevante.

Piani di gestione del rischio di alluvioni

L'articolo 7 richiede piani coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione, fondati sulle mappe e orientati a prevenzione, protezione e preparazione. Gli Stati membri fissano obiettivi appropriati, con focus sulla riduzione delle conseguenze negative e, se opportuno, su misure non strutturali e riduzione della probabilità di inondazione. I piani devono considerare costi e benefici, pianificazione del territorio, uso del suolo, conservazione della natura, navigazione e infrastrutture portuali, e possono includere pratiche sostenibili di uso del suolo, aumento della ritenzione idrica e inondazione controllata. Devono inoltre evitare misure che aumentino considerevolmente il rischio a monte o a valle di altri Stati membri, salvo coordinamento e soluzione concordata. Il termine per ultimare e pubblicare i piani è il 22 dicembre 2015.

Cooperazione transfrontaliera e piani internazionali

L'articolo 8 disciplina i distretti interamente interni, quelli internazionali interamente nel territorio dell'Unione e quelli che si estendono oltre i confini UE. Gli Stati membri devono cercare un unico piano internazionale o piani coordinati; in mancanza, adottano almeno piani per la parte del distretto nel proprio territorio, per quanto possibile coordinati. È prevista anche la possibilità di piani più dettagliati a livello di sottobacino. Se uno Stato membro non riesce a risolvere un problema che incide sulla gestione dei rischi di alluvioni, può sottoporlo alla Commissione o ad altri Stati membri interessati; la Commissione deve rispondere entro sei mesi.

Coordinamento con la direttiva 2000/60/CE e partecipazione del pubblico

L'articolo 9 impone il coordinamento tra presente direttiva e direttiva 2000/60/CE, soprattutto per coerenza delle mappe, sincronizzazione dei riesami e coordinamento della partecipazione delle parti interessate. L'articolo 10 prevede la messa a disposizione del pubblico della valutazione preliminare, delle mappe e dei piani, nonché la promozione della partecipazione attiva delle parti interessate nella loro elaborazione, riesame e aggiornamento.

Attuazione tecnica e adeguamento scientifico

L'articolo 11 consente alla Commissione di adottare formati tecnici per elaborazione e trasmissione dei dati, compresi quelli statistici e cartografici, e di adeguare l'allegato al progresso scientifico e tecnico. L'articolo 12 richiama il comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE e rinvia alle procedure della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione.

Misure transitorie

L'articolo 13 consente agli Stati membri di non svolgere la valutazione preliminare se, prima del 22 dicembre 2010, hanno già effettuato una valutazione del rischio equivalente oppure hanno deciso di elaborare direttamente mappe e piani conformi alla direttiva. È inoltre possibile avvalersi di mappe o piani già completati prima del 22 dicembre 2010, purché equivalenti ai requisiti degli articoli 6 e 7. Tali deroghe restano fatte salve le disposizioni sui riesami.

Riesami, aggiornamenti e relazioni

L'articolo 14 prevede il riesame e l'eventuale aggiornamento della valutazione preliminare o delle decisioni sostitutive entro il 22 dicembre 2018 e poi ogni sei anni; delle mappe entro il 22 dicembre 2019 e poi ogni sei anni; dei piani entro il 22 dicembre 2021 e poi ogni sei anni. I riesami devono tener conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici. L'articolo 15 impone la trasmissione alla Commissione, entro tre mesi dalle rispettive scadenze, della valutazione, delle mappe, dei piani e dei relativi aggiornamenti, nonché delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 13. L'articolo 16 prevede una relazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni.

Recepimento ed entrata in vigore

L'articolo 17 impone agli Stati membri di adottare entro il 26 novembre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle alla Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale. L'articolo 18 fissa l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 19 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materieambienteacqueprotezione civilepianificazione territorialeprevenzione dei rischi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.