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Sentenza

Sentenza n. 671/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 90 del 18 febbraio 2025, relativa all’accredito della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I docenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a costituire in loro favore la Carta elettronica del docente e ad accreditarvi gli importi individualmente determinati. La sentenza ottemperanda non era stata impugnata, era stata notificata al Ministero il 26 febbraio 2025 e, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente notificato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., limitatamente all’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, ha rilevato che il Ministero non aveva dimostrato alcun adempimento e ha ordinato l’accredito, sul portafoglio Carta docente, degli importi stabiliti dalla sentenza ottemperanda in favore dei ventinove docenti, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere in caso di persistente inadempimento, previa istanza degli interessati. Ha invece escluso, allo stato, la fissazione di una somma coercitiva ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta, salva una nuova valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; consente al giudice di ordinare l’adempimento, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, fissare una somma per ogni violazione o ritardo.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impongano alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo giudiziale costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto dell’obbligo di accredito imposto al Ministero.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica del docente secondo cui deve essere eseguito il giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi al giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, occorre che sia comprovato il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’amministrazione non dimostri di aver adempiuto alle statuizioni contenute nel giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio e specificare le attività amministrative necessarie per realizzarla.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta costituisce una misura idonea a fronteggiare l’eventuale persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice.
  • La fissazione di una somma coercitiva per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato non è automatica: il giudice può ritenerla non necessaria quando abbia già disposto la nomina di un commissario ad acta, salva una successiva rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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