Cassazione Civile, Ordinanza n. 09368/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni lavoratori, già dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e poi transitati nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avevano chiesto l'accertamento del diritto a conservare, nell'assegno ad personam riconosciuto al momento del trasferimento, il compenso per la produttività collettiva come voce del trattamento economico spettante dal Ministero, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo tale compenso un'indennità accessoria non fissa e non continuativa, quindi non includibile nell'assegno ad personam. La Corte d'appello aveva invece accolto il gravame dei lavoratori, ritenendo che la voce dovesse essere ricompresa nel trattamento economico da salvaguardare. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sulla conservazione del trattamento economico dei dipendenti trasferiti e della contrattazione collettiva applicabile, sostenendo che la tutela riguarda solo le voci fisse e continuative e che il compenso per produttività collettiva, essendo correlato a obiettivi ed efficienza dei servizi, ha natura eventuale e non stabile. Ha inoltre contestato la lettura della sentenza impugnata quanto al richiamo alla contrattazione integrativa e al raffronto con altre voci retributive, come il premio industriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso del Ministero. Ha affermato che il compenso per la produttività collettiva non rientra nel trattamento economico accessorio fisso e continuativo da salvaguardare nell'assegno ad personam, perché la disciplina contrattuale lo collega al miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi e al raggiungimento di obiettivi, dunque a presupposti eventuali e non stabili. Ha escluso che la contrattazione integrativa possa mutare la natura della voce, potendo solo definirne i criteri applicativi. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande dei lavoratori. Ha condannato i controricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito per il contrasto tra primo e secondo grado.
Norme richiamate
art. 3, commi 232 e 233, L. n. 549 del 1995
La disposizione è letta come norma diretta a salvaguardare solo il trattamento retributivo stabilmente raggiunto e caratterizzato da fissità e continuità, sul quale il lavoratore abbia ragione di fare affidamento.
artt. 65 e ss. CCNL integrativo AAMS del 24.2.2002
Richiamati dal ricorrente per sostenere la disciplina del trattamento accessorio e l'assenza di natura fissa e continuativa del compenso per produttività collettiva.
art. 16 L. n. 246 del 2005
Richiamato nel motivo di ricorso tra le fonti indicate a sostegno della censura.
art. 22 CCNL 2002/2005 Comparto Ministeri
Richiamato nel motivo di ricorso tra le fonti indicate a sostegno della censura.
art. 32 CCNL Comparto Ministeri del 16.5.1995
Richiamato nel motivo di ricorso tra le fonti indicate a sostegno della censura.
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nel motivo di ricorso tra le fonti indicate a sostegno della censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per dedurre la violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte esclude che il ricorso sia inammissibile per conformità alla giurisprudenza di legittimità, poiché la sentenza impugnata si è discostata dall'orientamento consolidato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinviare alle motivazioni delle precedenti pronunce conformi.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio e della natura dell'amministrazione ricorrente.
Massime di principio
- La tutela riconosciuta al dipendente trasferito per evitare una reformatio in peius del trattamento economico riguarda soltanto le voci retributive fisse e continuative, cioè stabilmente acquisite e ragionevolmente affidabili per il lavoratore.
- Un compenso collegato al raggiungimento di obiettivi di efficienza, produttività o miglioramento del servizio ha natura eventuale e subordinata a condizioni predeterminate, e non può essere qualificato come voce fissa e continuativa del trattamento accessorio.
- La contrattazione integrativa non può alterare la natura giuridica della voce retributiva quando la contrattazione collettiva di primo livello le assegni una funzione meramente attuativa o di definizione dei criteri applicativi.
- Nel decidere sulla conservazione di una voce retributiva nel passaggio tra amministrazioni, occorre verificare la sua disciplina originaria e la sua struttura causale, non la sola prassi applicativa decentrata.
- Se la causa è matura e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando o accogliendo la domanda.
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