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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5478/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello deducendo la violazione e l'erronea applicazione delle norme sugli artt. 157 e ss. c.p. (prescrizione), con vizio di motivazione. Sostiene che molte delle condotte contestate riguardano veicoli giacenti nell'area da anni (periodo 2001-2019) e che tali condotte risultano prescritte. Contesta la valutazione che avrebbe attribuito valenza produttiva/gestoria all'abbandono dei veicoli, ritenendo invece che si tratti di abbandoni episodici e quindi di reati istantanei già prescritti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui i reati contestati rientrano nella fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti di natura permanente, essendo le condotte prodromiche a successivi recupero/smaltimento, alla luce dell'attività professionale del Fiorentino (officina, autodemolizione, commercio, soccorso stradale, depositeria). Ne consegue che il termine di prescrizione non era decorso alla data della sentenza di secondo grado. La cassazione ha quindi rigettato il motivo, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; precedentemente la Corte d'appello aveva concesso la sospensione condizionale della pena subordinata a prestazione di attività non retribuita e confermato la condanna a sette mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda per i reati contestati.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 81, comma finale; artt. 157 e ss. (prescrizione)

    Richiamato il principio secondo cui la prescrizione si valuta rispetto alla natura del reato (istantaneo vs permanente) e decorre secondo le regole degli artt. 157 ss.; qui la statuizione di merito ha ritenuto la natura permanente del reato, impedendo la prescrizione.

  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale)

    art. 256, commi 1, lett. a) e b), 2 e 4

    L'art. 256 (deposito incontrollato di rifiuti) può assumere natura permanente quando l'abbandono è funzionale a successive fasi di recupero o smaltimento; altrimenti può essere reato istantaneo se la condotta è esclusivamente dismissiva.

  • Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

    art. 6, comma 2; art. 13, comma 1

    Norme citate nel capo di imputazione con riferimento alle responsabilità in materia di gestione/rifiuti e sanzioni amministrative/penali connesse; la decisione valorizza l'accertamento di attività imprenditoriale connessa ai rifiuti.

  • Codice di procedura penale

    Applicato per l'onere delle spese e per la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo colpa grave dell'impugnante.

  • Corte costituzionale

    sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per il principio che l'inammissibilità non comporta automatica condanna alle spese se l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso può essere ravvisata; nel caso di specie non sussiste tale elemento, pertanto è stata disposta la condanna alle spese e la sanzione alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per i reati in materia di rifiuti occorre distinguere fra natura istantanea e natura permanente: il reato è permanente quando l'abbandono è prodromico a successive attività gestorie (recupero/smaltimento); è istantaneo quando l'abbandono ha finalità esclusivamente dismissive.
  • Indici utili per qualificare la natura dell'illecito: esercizio professionale/industriale dell'attività correlata ai rifiuti, pertinenza del materiale al circuito produttivo dell'agente, reiterata adibizione di uno stesso sito come luogo di rilascio, carattere sistematico/plurale delle azioni di deposito piuttosto che episodico.
  • La qualificazione come reato permanente sospende il decorso della prescrizione fino al compimento delle fasi ulteriori (recupero/smaltimento); pertanto contestazioni di prescrizione devono criticare specificamente gli accertamenti fattuali che hanno portato a ritenere la natura duratura della condotta.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito (es. attività professionale, natura dei rifiuti, uso reiterato del sito) sono difficilmente sindacabili in cassazione salvo illogicità manifesta o accertamenti infondati.
  • In caso di ricorso inammissibile è possibile la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., salvo che non sussista colpa nella proposizione del ricorso.

Testo integrale

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