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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38301/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla determinazione della rendita catastale di una unità immobiliare censita al catasto fabbricati e destinata a parco eolico. La società contribuente, tramite procedura Docfa, aveva presentato una nuova rendita per il 2016 escludendo dal computo la torre di sostegno dell'aerogeneratore, ritenendola non rilevante fiscalmente alla luce dell'art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015. L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita attribuendone una maggiore, assumendo che la torre, per caratteristiche strutturali e di stabilità, fosse una costruzione da includere nella stima. La CTP aveva dato ragione all'Ufficio; la CTR aveva invece accolto l'appello della società, ritenendo la torre un impianto funzionale allo specifico processo produttivo e quindi escluso dalla rendita. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015, sostenendo che la torre eolica, essendo stabilmente infissa al suolo e avente natura di costruzione, dovesse concorrere alla determinazione della rendita catastale e non potesse essere qualificata come componente impiantistica esclusa dalla stima.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015, ciò che rileva non è la mera natura strutturale o l'infissione al suolo del bene, ma la sua funzionalità allo specifico processo produttivo. La disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 esclude dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al fabbricato. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che la torre dell'impianto eolico costituiva componente essenziale e funzionalmente integrata con navicella e rotore, idonea a svolgere una funzione attiva nel processo di produzione di energia elettrica; tale accertamento è stato ritenuto immune da censure in sede di legittimità. Le spese sono state compensate in ragione del recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per la soccombenza di un'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma esclude dalla rendita catastale la componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo, a prescindere dalla stabilità dell'infissione al suolo o dalla rilevanza dimensionale del manufatto; decisivo è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    È richiamato come precedente disciplina interpretativa che aveva incluso nel computo della rendita le costruzioni stabili connesse al suolo e gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale.

  • art. 1, comma 244, L. n. 190 del 2014

    È richiamato quale conferma normativa della rilevanza delle istruzioni tecniche catastali in materia di stima delle unità immobiliari speciali e particolari.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione, per asserita violazione di legge nella qualificazione catastale della torre eolica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione per la soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, la distinzione decisiva non è tra elemento infisso al suolo e elemento amovibile, ma tra componente strutturale dell'immobile e componente funzionale al processo produttivo svolto nell'immobile stesso.
  • L'art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015 impone di escludere dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti che servono allo specifico processo produttivo, anche quando risultino stabilmente integrati o connessi alla costruzione.
  • Per gli impianti eolici, la torre di sostegno può essere inclusa o esclusa dalla rendita catastale in base al concreto accertamento della sua funzione: se svolge una funzione essenziale e attiva nel processo di produzione di energia, non è valorizzabile ai fini catastali come parte del fabbricato.
  • In sede di legittimità, l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla funzionalità del componente al processo produttivo, se coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale, non è sindacabile.
  • La disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 ha un'impostazione per esclusione: si computano suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità dell'immobile, ma si sottraggono le dotazioni impiantistiche che caratterizzano il processo produttivo e non il fabbricato.

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