Sentenza del 07/12/2016 n. 25094 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero delle agevolazioni fiscali fruite da A.M. s.p.a. negli anni 1996-1998, qualificate come aiuti di Stato incompatibili dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE. L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della C.T.R. Toscana, secondo cui gli interessi composti previsti dal regolamento (CE) n. 794/2004 fossero applicabili soltanto per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 10/2007, mentre per il periodo precedente dovessero applicarsi interessi semplici. La società, con ricorso incidentale, sosteneva invece che gli interessi composti non fossero dovuti neppure per il periodo successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato quello incidentale della società. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-89/14, ha stabilito che la normativa nazionale poteva prevedere l'applicazione degli interessi composti anche quando la decisione di recupero dell'aiuto fosse anteriore all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 794/2004, purché non fosse stata già definita la situazione del beneficiario mediante recupero dell'aiuto o emissione di un avviso idoneo a generare un affidamento sulla disciplina precedente. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito, dichiarando dovuti gli interessi composti dalla data in cui le imposte non versate erano state messe a disposizione del beneficiario fino al recupero effettivo. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 331/1993, art. 66, comma 14, convertito in L. n. 427/1993
Prevedeva, insieme ad altre disposizioni, il regime agevolativo fiscale successivamente qualificato dalla Commissione europea come aiuto di Stato incompatibile.
L. n. 549/1995, art. 3, comma 70
Costituiva una delle basi normative del regime di agevolazioni fiscali oggetto di recupero.
Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE
Ha qualificato il regime agevolativo come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero, con aggiunta degli interessi.
Regolamento (CE) n. 659/1999, art. 14, par. 2
All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.
Il recupero dell'aiuto illegittimo comprende anche gli interessi maturati dal momento in cui il beneficiario ha potuto disporre dell'aiuto fino al recupero effettivo.
Regolamento (CE) n. 794/2004, artt. 9, 11 e 13
Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
Il regolamento disciplina il calcolo degli interessi composti per il recupero degli aiuti illegittimi. La sua applicazione temporale diretta riguarda le decisioni di recupero notificate dopo la sua entrata in vigore, ma tale limite non impedisce agli Stati membri di adottare successivamente una disciplina nazionale analoga, nel rispetto della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
D.L. n. 10/2007, art. 1, comma 3, convertito in L. n. 46/2007
Ha previsto, per il recupero degli aiuti oggetto della controversia, il criterio degli interessi composti.
D.L. n. 185/2008, art. 24, comma 4, convertito in L. n. 2/2009
Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo 5 del regolamento (CE) n. 794/2004.
Il rinvio nazionale al regolamento europeo ha reso applicabile il metodo degli interessi composti anche al recupero di aiuti oggetto di decisioni della Commissione anteriori al regolamento, quando la situazione non fosse già esaurita o cristallizzata.
L. n. 29/2006, art. 24, comma 3
Gli interessi vanno calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo 5 del regolamento (CE) n. 794/2004, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo.
Gli interessi, calcolati secondo il metodo composto, decorrono dall'effettiva disponibilità delle somme agevolate fino al loro recupero.
Massime di principio
- Quando un aiuto di Stato deve essere recuperato, il recupero comprende normalmente anche gli interessi maturati dal momento in cui il beneficiario ha potuto disporre dell'aiuto fino al recupero effettivo.
- L'applicazione degli interessi composti a una situazione sorta sotto una disciplina precedente non è automaticamente retroattiva: può riguardare gli effetti futuri di una situazione ancora non definita.
- La disciplina più onerosa può essere applicata se, alla sua entrata in vigore, l'aiuto non era ancora stato recuperato e non era stato emesso un atto idoneo a consolidare nel beneficiario un affidamento sulla precedente disciplina degli interessi.
- La certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento costituiscono i principali limiti all'applicazione di nuove regole sul calcolo degli interessi.
- In situazioni analoghe occorre verificare soprattutto la data della decisione europea, la data di entrata in vigore della normativa nazionale, l'eventuale data di notifica dell'avviso di recupero e se l'aiuto fosse già stato definitivamente recuperato.
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