Sentenza n. 3943/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto nr. 24408/2022 in data 12. 12. 22 della Provincia Autonoma di Bolzano: “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022”, che ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 a carico della ricorrente” ; nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le delibere dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige richiamate nel testo della determinazione impugnata in via principale, ma non rese disponibili (2022 1321 del 30.11.2022, 206-A-000139 del 28.04.2017, 2018-A-000228 del 27.04.2018, 2019-A-000244 del 30.04.2019); - del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in GU 15 settembre 2022, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa l'Accordo ai sensi dell'articolo 9ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 Rep.Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (doc. 2), del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 3), dell'intesa ai sensi della L. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep.Atti n. 213/CSR); per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del decreto nr. 10686/2023 in data 15 giugno 2023 (doc. 8) di approvazione delle tabelle di cui all’Allegato 1 “che quantificano i nuovi importi per il ripiano (payback), per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la non nota Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige Nr. 2023-A-000832 del 12.06.2023, che ha nuovamente certificati i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Provincia Autonoma di Bolzano di determinazione degli importi del payback per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti e il successivo decreto provinciale di rideterminazione degli importi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti statali e provinciali concernenti la quantificazione degli obblighi di ripiano della spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendone l'annullamento. Il giudizio riguardava, in particolare, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, l'accordo Stato-Regioni, le linee guida ministeriali, il decreto provinciale di determinazione del fatturato e del payback e il successivo decreto di approvazione delle tabelle con i nuovi importi.
La decisione
Nelle more del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto per gli anni 2015-2018 l'estinzione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, stabilendo che l'accertamento del pagamento da parte delle Regioni o Province autonome determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro tali provvedimenti. La ricorrente ha comunicato di avere versato il 25% degli importi richiesti. La Provincia Autonoma di Bolzano ha depositato il decreto di approvazione dell'elenco delle imprese che avevano effettuato il pagamento, nel quale risultava inclusa la ricorrente. Ritenuti integrati i presupposti previsti dalla legge, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate, con contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
Il versamento del 25% degli importi dovuti per il payback 2015-2018 estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici; l'accertamento del pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti di payback.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È richiamato quale base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È richiamato per individuare i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce la disciplina sopravvenuta sulla cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nei ricorsi proposti contro i provvedimenti regionali o provinciali di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il versamento della quota del 25% prevista dalla disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione dell'impresa fornitrice e preclude ulteriori azioni giurisdizionali relative agli importi di tali annualità.
- La cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi al payback 2015-2018 può essere dichiarata solo dopo la comunicazione al giudice del provvedimento regionale o provinciale che accerta l'avvenuto pagamento della quota ridotta prevista dalla legge.
- Una volta accertato il pagamento integrale della quota del 25% e verificata l'inclusione dell'impresa nell'elenco ufficiale delle ditte adempienti, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi sulla legittimità originaria degli atti impugnati.
- La disciplina sopravvenuta collega alla cessazione della materia del contendere la compensazione delle spese di lite, ferma restando la debenza del contributo unificato a carico della parte ricorrente secondo quanto disposto nella pronuncia.
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