Sentenza n. 192/2026 - Palermo, Sezione 5
Per l’annullamento: - con riferimento al ricorso introduttivo, nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, della nota prot. n. 18731 del 7 ottobre 2022, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha riscontrato l’istanza di riesame presentata dalla Società, rilevando che in parte delle aree di progetto sarebbe vigente un vincolo ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, con conseguente conferma dei pareri resi in data 12 luglio 2022 e 22 aprile 2022, della nota prot. n. 13375 del 12 luglio 2022, con la quale la medesima Soprintendenza ha parimenti riscontrato l’istanza di riesame presentata dalla Società, rilevando la sussistenza del medesimo vincolo paesaggistico e confermando il parere reso in data 22 aprile 2022, nonché della nota prot. n. 8226 del 22 aprile 2022, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto presentato dalla Società, prescrivendo tuttavia l’eliminazione dei pannelli fotovoltaici localizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente; - con riferimento ai motivi aggiunti proposti da Sunville S.r.l. in data 13 marzo 2023, nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, del decreto assessorile n. 8/GAB del 17 gennaio 2023, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale, nella parte in cui, con la condizione ambientale n. 5, l’ARTA ha imposto il rispetto delle prescrizioni riportate nel parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo prot. n. ARTA 29153 del 27 aprile 2022, nonché, ove occorrer possa e sempre nei limiti dell’interesse azionato, del parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali e dei verbali dei lavori della Conferenza dei Servizi; - con riferimento ai motivi aggiunti proposti da Sunville S.r.l. in data 28 settembre 2023, nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, del decreto assessoriale n. 255/GAB del 17 luglio 2023, notificato in data 7 agosto 2023, con il quale l’ARTA ha adottato la determinazione conclusiva favorevole e ha rilasciato, ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico denominato “Friddicelli” nel Comune di Lercara Friddi, nonché delle relative opere connesse e delle opere di connessione alla rete, ivi incluso il potenziamento della linea aerea esistente RTN 150 kV denominata “SE Cammarata – CP Ciminna”, della D.D.G. n. 237 del 24 marzo 2023, con la quale il Dipartimento dell’Energia ha rilasciato l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, del verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 3 aprile 2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresa, ove occorra, la nota prot. n. 5793 del 30 marzo 2023, acquisita al prot. DRA n. 22659 del 31 marzo 2023, con cui la Soprintendenza ha ribadito il parere già espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e provvedimenti adottati nel procedimento autorizzativo unico regionale per un impianto fotovoltaico, comprese le prescrizioni paesaggistiche che imponevano lo stralcio di alcune porzioni del progetto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, i pareri della Soprintendenza, il giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, l’Autorizzazione Unica e gli ulteriori atti della Conferenza dei Servizi e presupposti relativi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. La censura riguardava, nei limiti dell’interesse azionato, le prescrizioni paesaggistiche che avevano imposto l’eliminazione dei pannelli localizzati in aree ritenute sottoposte a vincolo ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, determinando lo stralcio di alcune porzioni del progetto. Nel corso del giudizio la ricorrente ha però proseguito l’iter amministrativo e ha avviato la procedura di verifica di ottemperanza prevista dall’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006, ormai prossima alla conclusione, in vista dell’avvio dei lavori. Per tale sopravvenienza fattuale e procedimentale ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la definizione della causa con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. Non ha quindi esaminato nel merito le censure relative ai vincoli paesaggistici, alle prescrizioni della Soprintendenza, alla VIA, al PAUR e all’Autorizzazione Unica. In accoglimento della richiesta della ricorrente, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Norme richiamate
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata quale base del vincolo paesaggistico individuato dalla Soprintendenza sulle aree interessate da parte del progetto; la sentenza non ne esamina però il merito applicativo.
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
È richiamato quale fondamento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale impugnato; la sentenza non affronta questioni interpretative relative alla disposizione.
art. 28 d.lgs. 152/2006
La procedura di verifica di ottemperanza, avviata dalla ricorrente e prossima alla conclusione, costituisce la sopravvenienza procedimentale posta a fondamento della dichiarazione di carenza di interesse.
art. 12 d.lgs. 387/2003
È richiamato quale fondamento dell’Autorizzazione Unica impugnata; la sentenza non esamina la legittimità dell’autorizzazione.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso quando, per fatti o sviluppi procedimentali successivi alla proposizione della domanda, il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e tale dichiarazione sia recepita dal giudice.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito le censure rivolte agli atti impugnati.
- La prosecuzione dell’iter amministrativo da parte del ricorrente e l’avvio di una procedura di verifica di ottemperanza, in vista della realizzazione dell’intervento autorizzato, possono integrare una sopravvenienza idonea a far venir meno l’interesse alla decisione del ricorso.
- In presenza di una specifica richiesta della parte ricorrente e in ragione delle concrete circostanze del giudizio, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →