Sentenza n. 1112/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione cautelare del provvedimento prot. n. -OMISSIS- recante diniego della domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, presente in Italia dal 1995 e con una figlia minore nel proprio nucleo familiare, ha impugnato il diniego adottato dalla Questura dopo l’istanza del 25 novembre 2024. L’amministrazione aveva fondato il provvedimento su un articolato quadro di precedenti penali e di polizia, comprendente segnalazioni e condanne per stupefacenti, furti, lesioni, danneggiamento, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze, maltrattamenti, bancarotta e altri reati, nonché su una valutazione di attuale e concreta pericolosità sociale e di rischio di reiterazione. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990, poiché la comunicazione dei motivi ostativi era stata notificata per compiuta giacenza e il ricorrente non ne avrebbe avuto conoscenza effettiva; si sosteneva inoltre che l’omesso contraddittorio avesse inciso sul contenuto finale dell’atto. I motivi secondo e terzo deducevano violazione degli artt. 5 e 1, lett. b), del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 203 c.p., difetto di istruttoria e motivazione ed eccesso di potere per omessa valutazione dei legami familiari. Il ricorrente contestava che i reati fossero indicativi di abituale dedizione a traffici delittuosi, li qualificava come episodi isolati e non lucrativi e lamentava l’omessa considerazione della figlia e della vita familiare in Italia. Il quarto motivo denunciava l’omessa traduzione del diniego in una lingua comprensibile. Il ricorso è stato deciso in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il motivo sulla partecipazione procedimentale è stato ritenuto infondato perché la notifica per compiuta giacenza, non contestata quanto all’indirizzo o alle modalità, produce la conoscenza legale dell’atto. Inoltre, secondo un approccio sostanzialistico, chi deduce la violazione del contraddittorio deve indicare quali elementi avrebbe potuto fornire e in che modo questi avrebbero potuto incidere sulla decisione; il ricorrente si è limitato a un richiamo generico alle norme. Le censure relative alla pericolosità sociale, all’istruttoria e alla motivazione sono state respinte perché il ricorrente annoverava condanne riconducibili anche ai reati indicati dagli artt. 380 e 381 c.p.p. e l’amministrazione non aveva applicato un automatismo espulsivo o ostativo, ma aveva formulato una valutazione complessiva e discrezionale della condotta di vita. Il consistente insieme di precedenti, in particolare le condanne per detenzione e cessione di stupefacenti del 2021 e per produzione e traffico illecito di stupefacenti del 2023, è stato ritenuto indicativo della reiterazione della condotta delittuosa. La motivazione è stata giudicata non manifestamente illogica, irragionevole o travisata, poiché aveva considerato sia la lunga permanenza in Italia e la situazione familiare sia la pluralità e gravità delle condotte. I legami familiari non sono stati ritenuti aprioristicamente prevalenti sull’ordine pubblico e sulla sicurezza della collettività. La mancata traduzione è stata qualificata come mera irregolarità riguardante la comunicazione dell’atto, non incidente sulla sua legittimità e, al più, rilevante per la rimessione in termini ove fosse dimostrata l’impossibilità di impugnare tempestivamente. Nel caso concreto tale impossibilità non era stata provata; il ricorso era stato comunque proposto tempestivamente e la lunga permanenza in Italia, oltre alla sottoscrizione di atti in italiano, rendeva inverosimile l’incomprensione dell’atto. Il TAR ha inoltre respinto definitivamente la domanda di patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento di € 800,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio quando la causa è matura per la decisione, previo avviso alle parti.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
La dedotta violazione delle garanzie partecipative è stata esclusa perché la comunicazione dei motivi ostativi si era perfezionata per compiuta giacenza e il ricorrente non aveva indicato quale apporto procedimentale avrebbe potuto incidere sulla decisione.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad alcune categorie previste dal codice antimafia e di eventuali condanne per i reati indicati dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo.
La disposizione impone una valutazione della pericolosità sociale che può fondarsi sul quadro complessivo della condotta dello straniero, considerando anche durata del soggiorno e inserimento familiare e sociale, senza attribuire a questi ultimi elementi una prevalenza automatica.
art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio.
Il venir meno delle condizioni richieste per il rilascio, tra cui l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, rileva anche ai fini della revoca.
artt. 380 e 381 c.p.p.
Le condanne del ricorrente comprendevano reati riconducibili alle categorie richiamate dall’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, senza che ciò determinasse automaticamente il diniego, ma concorrendo alla valutazione complessiva della pericolosità.
art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998
La mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile allo straniero incide sulla comunicazione e sulla decorrenza dei termini, ma non determina di per sé l’illegittimità o l’annullabilità dell’atto.
art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002
Il patrocinio a spese dello Stato è stato definitivamente negato in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.
art. 203 c.p.
È stato richiamato dall’amministrazione come parametro della valutazione di pericolosità sociale, ma la decisione ha fondato il diniego sulla valutazione complessiva dei precedenti e della condotta del ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato deve essere valutata in concreto e complessivamente, considerando la condotta di vita dello straniero, la pluralità e gravità dei precedenti, il rischio di reiterazione, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
- La presenza di condanne rientranti nelle categorie richiamate dagli artt. 380 e 381 c.p.p. costituisce elemento rilevante nella valutazione della pericolosità, ma non comporta necessariamente un automatismo ostativo: il diniego può essere legittimamente fondato sulla valutazione complessiva e discrezionale del quadro personale e criminale.
- I legami familiari e la lunga permanenza dello straniero in Italia devono essere esaminati dall’amministrazione, ma non prevalgono automaticamente sull’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza; la formazione di una famiglia in Italia non costituisce uno scudo rispetto a una concreta e attuale pericolosità sociale.
- La violazione del contraddittorio procedimentale non può essere dedotta in termini meramente formali: l’interessato deve indicare gli elementi conoscitivi o istruttori che avrebbe potuto introdurre nel procedimento e la loro idoneità a incidere sulla decisione finale.
- La mancata traduzione del provvedimento amministrativo destinato allo straniero costituisce, di regola, un’irregolarità relativa alla comunicazione dell’atto e non ne determina l’annullabilità; può incidere sulla decorrenza del termine d’impugnazione o giustificare la rimessione in termini solo in presenza di una rigorosa prova dell’impossibilità di reagire tempestivamente.
- La notifica perfezionata per compiuta giacenza, in assenza di contestazioni specifiche sulla correttezza dell’indirizzo o sulle modalità notificatorie, produce la conoscenza legale dell’atto e consente di escludere la dedotta violazione delle garanzie partecipative.
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