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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30190/2025 del 16/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra tutte le parti per giusti motivi, in considerazione dell’intervento successivo delle Sezioni Unite sulla questione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un’intimazione di pagamento per IRES, IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2007, emessa nei confronti di una persona che era stata socio di una società poi cancellata dal registro delle imprese. L’atto impugnato faceva seguito ad altra intimazione e a un avviso di accertamento notificato alla società. Nei gradi di merito la pretesa erariale era stata ritenuta legittima, sul presupposto che la cancellazione della società non eliminasse il debito fiscale e che la responsabilità del socio potesse essere fatta valere senza un autonomo atto impositivo a lui notificato. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, in sintesi: omessa pronuncia sul giudicato riflesso; motivazione apparente e nullità della notifica dell’atto presupposto; erronea applicazione di una disciplina sopravvenuta sulla cancellazione delle società; assenza di un atto che esplicitasse le ragioni della responsabilità personale del socio; e omessa pronuncia sulla stessa responsabilità del ricorrente. La Corte ha ritenuto fondato il quinto motivo, ritenendo che, per far valere la responsabilità del socio ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, l’Amministrazione debba notificare al socio un avviso di accertamento che lo riguardi specificamente, e non possa limitarsi a notificare un’intimazione di pagamento fondata su un accertamento emesso solo verso la società.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all’eccezione di giudicato riflesso e alla dedotta omessa pronuncia

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’efficacia del giudicato

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati sia a sostegno della censura di omessa pronuncia sia nel ragionamento della Corte sulla tutela del diritto di difesa

  • art. 8 l. 20 dicembre 1982, n. 890

    richiamato per contestare la regolarità della notificazione a mezzo posta per compiuta giacenza senza raccomandata informativa

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale parametro sulla motivazione della sentenza tributaria e sulla dedotta motivazione apparente

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato per escludere l’applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta

  • art. 3 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato nel motivo relativo all’irretroattività e ai principi dello Statuto del contribuente

  • art. 28 d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175

    indicata dalla CTR come base della proroga/rilevanza della disciplina sulla cancellazione, ma contestata per difetto di applicazione ratione temporis

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la Corte afferma che la responsabilità del socio per debiti tributari della società estinta va accertata con un avviso di accertamento a lui notificato specificamente; non basta un’intimazione fondata su atti notificati solo alla società

  • artt. 2393 e 2949 c.c.

    richiamati nel motivo sull’assenza di un atto esplicativo delle ragioni della responsabilità gestoria

  • art. 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato nel motivo sulla pretesa responsabilità del ricorrente

  • art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326

    richiamato nel motivo sulla pretesa responsabilità del ricorrente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo per omessa pronuncia sulla responsabilità del ricorrente

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dalla Corte per qualificare la responsabilità dei liquidatori/amministratori come responsabilità ex lege per fatto proprio

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla Corte per qualificare la responsabilità dei liquidatori/amministratori come responsabilità ex lege per fatto proprio

  • art. 2495, secondo comma, c.c.

    richiamato dalla Corte per descrivere la responsabilità/successione degli ex soci e il relativo limite, nonché per affermare che la prova dei presupposti grava sul creditore che agisce

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati dalla Corte per affermare che l’atto da notificare al socio deve essere un avviso di accertamento autonomamente impugnabile

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato dalla Corte nella ricostruzione del regime processuale dell’estinzione della società e della sua rilevanza nel processo

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per escludere che la fattispecie integri un trasferimento a titolo particolare del rapporto

  • artt. 299 ss. c.p.c.

    richiamati dalla Corte per qualificare l’evento estintivo come causa di interruzione del processo

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    richiamato per la costituzione delle resistenti al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione finanziaria intende far valere la responsabilità del socio per i debiti tributari della società estinta, deve notificargli un autonomo avviso di accertamento specificamente riferito alla sua posizione; non è sufficiente una mera intimazione di pagamento fondata su un avviso emesso e notificato solo alla società.
  • La responsabilità del socio per i debiti fiscali della società cancellata non può essere trattata come una semplice prosecuzione automatica dell’accertamento originario: è necessario un atto impositivo che consenta al socio di contestare la propria responsabilità con gli ordinari rimedi impugnatori.
  • Nel contenzioso tributario relativo a società cancellata, la disciplina civilistica della cancellazione e della successione dei soci va coordinata con la speciale previsione dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, che richiede la prova e l’allegazione dei presupposti della responsabilità del socio.
  • Se la questione giuridica decisiva riguarda la mancanza di un valido atto impositivo nei confronti del socio, tale ragione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che investano profili processuali o di notifica degli atti presupposti.
  • Nel giudizio di legittimità, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
  • In tema di responsabilità del socio verso il Fisco, l’atto da notificare deve essere idoneo a contestare direttamente la pretesa nei confronti del socio, assicurando il pieno esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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