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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Tari - Il Regolamento comunale che differenzia l'imposta tra esercizi alberghieri ed immobili ad uso abitativo per nuclei familiari è legittimo - Sussiste - La differenziazione è lecita solo se gli esercizi alberghieri sono dotati del servizio di ristorazione - Non Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la tariffa TARI ritenendo illegittima la classificazione prevista dal regolamento comunale che distingue gli esercizi alberghieri dagli immobili ad uso abitativo per nuclei familiari. Sosteneva che tale differenziazione è giustificata solo se gli esercizi alberghieri sono dotati del servizio di ristorazione; in mancanza di tale servizio la produzione di rifiuti non giustificherebbe una tariffa diversa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimo il regolamento comunale che enuclea gli esercizi alberghieri come categoria distinta ai sensi degli articoli 58 e 68 del D.Lvo 507/1993, perché la differenziazione è basata sulla maggiore produzione di rifiuti correlata al maggior afflusso e ricambio di persone negli alberghi, anche in assenza del servizio di ristorazione. La contribuente è stata condannata a rimborsare al Comune le spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.L.vo 15.11.1993 n. 507, art. 58

    Disciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale e la conseguente istituzione di una tassa annuale da disciplinare con regolamenti comunali.

  • D.L.vo 15.11.1993 n. 507, art. 68

    Stabilisce che i regolamenti comunali devono prevedere la classificazione delle categorie per commisurare le tariffe in base alla qualità e alla quantità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie; riconosce la facoltà di enucleare sottocategorie (es. esercizi alberghieri).

  • D.L.vo 15.11.1993 n. 507, art. 65, comma 2

    Riferito in primo grado in relazione al principio 'chi inquina paga'; la Corte d'appello ha però ritenuto che tale principio non esiga che la differenziazione riguardi solo gli alberghi con ristorazione, purché esista una ragionevole correlazione con la maggiore produzione di rifiuti.

Massime di principio

  • I Comuni hanno discrezionalità, ai sensi dell'art. 68, di creare categorie e sottocategorie per la TARI sulla base della qualità e quantità media dei rifiuti prodotti; tale scelta è legittima se razionalmente collegata alla maggiore produzione di rifiuti.
  • La differenziazione tariffaria tra esercizi alberghieri e immobili ad uso abitativo è lecita anche in assenza del servizio di ristorazione quando l'albergo comporta oggettivamente un maggiore afflusso e ricambio di persone (maggiore 'peso antropico') e, quindi, una presumibile maggiore produzione di rifiuti.
  • Il regolamento comunale, come atto normativo generale, non necessita di motivazione specifica per ciascun soggetto; tuttavia la classificazione deve essere ragionevole e fondata su criteri attinenti alla produzione dei rifiuti.
  • Il contribuente che non provvede alle dichiarazioni previste o omette il pagamento può trovare rafforzata la posizione dell'ente impositore; d'altra parte, il giudice può annullare la tariffa se la differenziazione non è supportata da elementi obiettivi relativi a quantità/qualità dei rifiuti.
  • In caso di contrasto tra primo grado e appello, la valutazione della razionalità e del legame causale tra attività e produzione di rifiuti è decisiva; la prevalenza della pubblica amministrazione comporta l'addebito delle spese alla parte soccombente.

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