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Sentenza

Sentenza n. 197/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 10/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento del 10 settembre 2025 per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio del MAECI e della competente sede diplomatica italiana a Islamabad, lamentando l'omessa risposta alla richiesta del 10 settembre 2025 di ottenere un appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio.

La decisione

Nelle more del giudizio, il MAECI ha comunicato che la sede diplomatica di Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio, e il ricorrente ne ha preso atto. Poiché l'appuntamento richiesto è stato quindi fissato, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio proposto avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta satisfattiva dell'interesse azionato, facendo venire meno l'oggetto della controversia, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere conseguente alla convocazione del richiedente per formalizzare un'istanza non comporta automaticamente la condanna alle spese dell'amministrazione: il giudice può compensarle, valutando la ragionevolezza del termine entro il quale l'amministrazione ha fornito il riscontro, fermo il rimborso del contributo unificato eventualmente versato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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