Cassazione Penale, Sentenza n. 51675/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per quattro reati di appropriazione indebita commessi in danno di condomìni amministrati dal Frizzi. Il ricorso per cassazione si fonda su due censure: 1) violazione di legge (art. 120 cod. pen., artt. 336 e 124 cod. proc. pen.) con riferimento al capo C) perché, secondo il ricorrente, nella denuncia presentata dal nuovo amministratore (Bertoli) mancava la manifestazione della volontà a procedere, alla luce della mutata procedibilità a querela per il reato ex art. 646 cod. pen.; 2) violazione di legge (art. 165 cod. pen.) per aver subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza aver valutato le effettive possibilità economiche del condannato (che, secondo il ricorrente, risultavano di insolvenza dai sequestri sui conti correnti disposti dalla Procura).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di motivi consentiti e per carenza di specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Sulla prima censura la Corte territoriale aveva già valutato che la denuncia conteneva elementi idonei a manifestare la volontà di querela e che, in ogni caso, al momento dei fatti il reato era perseguibile d'ufficio; la successiva costituzione di parte civile ha inoltre cristallizzato la volontà punitiva. Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto inammissibile la nuova contestazione di mancata valutazione della capacità economica, perché questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 120 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della manifestazione della volontà a procedere; la Corte non ha ritenuto necessarie formule particolari per accertare la volontà della persona offesa e ha ritenuto soddisfatta tale volontà dalla denuncia contestata.
artt. 336 e 124 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alle formalità della querela/denuncia; la Corte di merito ha valutato che l'atto denunciativo presentava elementi letterali e indicazioni sufficienti a configurare la volontà di querela.
art. 646 cod. pen.
Norma sostanziale del reato contestato (appropriazione indebita). Il ricorrente ha contestato la mutata procedibilità (da ufficio a querela) rispetto a questo reato, ma la Corte ha ricordato che al tempo dei fatti il reato era perseguibile d'ufficio e che la successiva costituzione di parte civile ha cristallizzato la volontà punitiva.
art. 165 cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena (condizionale all'adempimento di obbligazioni, qui pagamento della provvisionale). La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'assenza di valutazione della capacità economica perché la questione non era stata dedotta in sede di appello e dunque non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesto per i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso non rispettasse i limiti dei motivi consentiti e la specificità richiesta.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione e la loro specificità; utilizzata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità e per motivi non consentiti.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni che non siano state dedotte in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o impossibili da dedurre anteriormente; di conseguenza, le censure nuove rispetto al grado di appello rischiano l'inammissibilità.
- La volontà della persona offesa a procedere non richiede formule sacramentali: la Corte valuta il contenuto e il tenore letterale della denuncia/querela e può ritenere manifestata la volontà anche da atti non formalmente intitolati 'querela'.
- La modificazione della procedibilità (da perseguibile d'ufficio a perseguibile a querela) non annulla automaticamente le azioni già compiute in una fase in cui il reato era perseguibile d'ufficio; inoltre la costituzione di parte civile può cristallizzare la volontà punitiva.
- Le impugnazioni relative a misure cautelari o condizioni per la sospensione condizionale della pena (es. capacità di adempiere obbligazioni economiche) devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito per poter essere esaminate in cassazione.
- Ricorrere in cassazione privo dei requisiti di ammissibilità (motivi non consentiti o carenza di specificità) espone al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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