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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47724/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello che ha rigettato la richiesta di revocazione della misura di prevenzione della confisca, disposta dal Tribunale di Pescara il 07/12/2011 su un immobile intestato a Morelli Marco. Hanno dedotto: (i) violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 24 del d.lgs. n. 159/2011; (iii) errata applicazione di norme processuali e mancata, completa valutazione della documentazione difensiva. Sostengono inoltre che non vi sia distinzione tra la fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e quella di cui alla lett. b) del d.lgs. 159/2011 e richiamano precedenti di questa Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati e aspecifici. Sul piano sostanziale ha confermato la distinzione operata dalla Corte costituzionale tra la fattispecie generica della lett. a) (dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 24/2019) e la fattispecie più circoscritta della lett. b), ritenuta sufficientemente determinata e quindi non colpita dall'illegittimità. Le restanti censure sono state ritenute indeterminate e prive dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.; inoltre, nel procedimento di prevenzione il sindacato in Cassazione è limitato alle violazioni di legge, non a una rivalutazione dei fatti salvo estremi casi di travisamento, principio qui applicato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • Sentenza Corte costituzionale

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della definizione generica di pericolosità di cui alla lett. a) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, ma non ha censurato la definizione più circoscritta della lett. b), ritenuta sufficientemente determinata.

  • Decreto legislativo 159/2011 (Codice antimafia)

    art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b); art. 24

    La lett. a) (pericolosità generica 'abitualmente dediti a traffici delittuosi') è stata ritenuta meno tassativa; la lett. b) (chi vive abitualmente, anche in parte, dei proventi delittuosi) è considerata sufficientemente determinata e applicabile per la confisca nel caso concreto. L'art. 24 è richiamato dai ricorrenti ma non ha prodotto rilievi efficaci alla Cassazione.

  • Codice di procedura penale

    art. 581, comma 1, lett. c); art. 606, comma 1, lett. e); art. 611; art. 616

    Art. 581 c.p.p.: richieste di specificità del ricorso in cassazione; art. 606 lett. e) e principi giurisprudenziali: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e il vizio di travisamento della prova è rilevante solo in casi estremi; art. 611: procedura seguita; art. 616: condanna alle spese e alle ammende in caso di inammissibilità per colpa.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020 (Noviello)

    Principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il sindacato di Cassazione è limitato e il vizio di travisamento è rilevante solo se ha investito plurime circostanze decisive completamente ignorate o ricostruite in modo tale da dar luogo a motivazione apparente/inesistente.

Massime di principio

  • La distinzione tra art. 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. 159/2011 è determinante: una pronuncia di incostituzionalità sulla lett. a) non annulla automaticamente le confische fondate sulla lett. b).
  • Nel procedimento di prevenzione la Cassazione sindaca solo violazioni di legge; le censure che mirano a una diversa valutazione dei fatti o a un nuovo apprezzamento delle emergenze probatorie sono inammissibili salvo casi eccezionali di travisamento macroscopico.
  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici e indicare chiaramente gli elementi e i motivi di diritto: censure generiche o indeterminate sono declarate inammissibili ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • La mancata o insufficiente valorizzazione da parte del giudice di merito di documentazione difensiva va dedotta con precisione e collegata a una violazione di legge o a un travisamento delle prove rilevante; non è sufficiente una generica rimostranza.
  • Chi propone ricorso infondato o aspecifico nel procedimento di prevenzione può essere condannato non solo alle spese ma anche a sanzioni (ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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