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Sentenza

Sentenza n. 2280/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del diniego tacito opposto alla completa ostensione della documentazione relativa alla Team Service, quale aggiudicataria dell'appalto specifico n. 5098311 indetto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'affidamento dei servizi di pulizia, igiene ambientale e ausiliariato per la propria sede - CIG B5FC970C9D; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito, nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto all'ostensione e all'acquisizione della documentazione richiesta, nonché per la condanna dell'A.n.a.c. ad esibire e fornire copia completa ed in chiaro della documentazione del controinteressato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21 novembre 2025: - del riscontro dell’Autorità Nazionale Anticorruzione all’istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente n. 0142427 del 12 novembre 2025 (doc. 11 - riscontro istanza di accesso 12 novembre); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto all’ostensione e all’acquisizione della documentazione richiesta, nonché per la condanna dell’A.n.a.c. ad esibire e fornire copia completa ed in chiaro della documentazione del controinteressato.

Giustizia amministrativa202512677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito e successivo riscontro parziale dell'istanza di accesso all'offerta tecnica e ai giustificativi dell'offerta economica dell'impresa aggiudicataria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, secondo classificato con 91,71 punti in una procedura indetta dall'ANAC per l'affidamento di servizi di pulizia, igiene ambientale e ausiliariato, ha contestato inizialmente la mancata ostensione della documentazione dell'aggiudicataria e gli ampi oscuramenti applicati all'offerta tecnica. Ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 33 del capitolato d'oneri, degli artt. 22 e 24, comma 7, della l. 241/1990, dell'art. 24 Cost. e dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo che l'ANAC avesse applicato oscuramenti eccessivi senza adeguata motivazione, istruttoria o specifica opposizione dell'aggiudicataria. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo riscontro dell'ANAC, che aveva osteso l'offerta tecnica e i giustificativi in forma parzialmente oscurata, chiedendo l'accesso integrale per esigenze di difesa connesse alla propria posizione di secondo classificato.

La decisione

Il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'inerzia e gli oscuramenti iniziali erano stati superati dal successivo riscontro dell'ANAC, ritualmente impugnato con motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto irrilevante stabilire se fosse applicabile il rito accelerato dell'art. 36 del d.lgs. 36/2023 o il rito ordinario ex art. 116 c.p.a., poiché sia il ricorso sia i motivi aggiunti erano stati proposti entro dieci giorni dai rispettivi atti. I motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. L'art. 36, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che prevede la disponibilità reciproca degli atti e delle offerte per gli operatori collocati nei primi cinque posti, deve essere coordinato con l'art. 35, comma 4, che tutela i segreti tecnici e commerciali comprovati da una dichiarazione motivata dell'offerente, e con il comma 5, che consente l'accesso anche a tali informazioni solo quando sia indispensabile per la difesa in giudizio di interessi giuridici riferiti alla gara. L'ANAC aveva effettuato oscuramenti selettivi riguardanti dati personali, organizzazione del servizio, organigrammi, fornitori, sistemi informativi, metodologie operative, macchinari, prodotti, soluzioni tecnologiche e ambientali, elementi ritenuti rappresentativi del know-how e dell'identità competitiva dell'aggiudicataria. Il ricorrente, invece, si era limitato a invocare la propria qualità di secondo classificato e un generico diritto di difesa, senza indicare quali parti oscurate fossero necessarie per dimostrare specifici errori della commissione o vizi nella valutazione dell'offerta. La posizione di secondo classificato conferisce legittimazione e interesse a ricorrere, ma non esonera dall'allegazione e dalla prova della concreta indispensabilità dell'accesso. Il giudice ha inoltre chiarito che il tardivo caricamento della documentazione, dovuto a malfunzionamenti della piattaforma, non comporta l'obbligo di ostensione integrale dei segreti dell'aggiudicataria; i termini dell'art. 36, commi 1 e 3, sono ordinatori e la loro violazione può incidere sul termine per impugnare l'aggiudicazione, senza pregiudicare la tutela dei segreti commerciali. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    «informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali»; l'accesso è consentito se «indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara»

    La disposizione bilancia la pubblicità delle offerte con la tutela dei segreti tecnici e commerciali; l'accesso a tali informazioni è ammesso solo quando la parte dimostri la loro indispensabilità per specifiche esigenze difensive.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    «Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate»

    La disponibilità reciproca degli atti per i primi cinque classificati non comporta un accesso necessariamente integrale: la norma deve essere coordinata con la tutela dei segreti tecnici e commerciali prevista dall'art. 35.

  • art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023

    La comunicazione dell'aggiudicazione costituisce il dies a quo considerato per la tempestività del ricorso e deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dall'art. 36, comma 1.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L'accesso per esigenze difensive deve essere valutato in concreto e bilanciato con le esigenze di riservatezza, senza riconoscere automaticamente l'ostensione integrale.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    «Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali [...] ove tali informazioni: a) siano segrete [...] b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte [...] a misure [...] adeguate a mantenerle segrete»

    La nozione di segreto commerciale richiede segretezza, valore economico derivante dalla segretezza e adozione di misure ragionevoli di protezione.

  • art. 99 d.lgs. 30/2005

    È richiamato quale disposizione del Codice della proprietà industriale posta a tutela dei segreti commerciali.

  • art. 116 c.p.a.

    È indicato quale rito ordinario alternativo al rito accelerato dell'art. 36 del d.lgs. 36/2023; la questione è stata ritenuta irrilevante per la tempestività dei ricorsi.

Massime di principio

  • La previsione secondo cui agli operatori economici collocati nei primi cinque posti in graduatoria sono rese disponibili le offerte e gli atti di gara deve essere coordinata con la tutela dei segreti tecnici e commerciali: essa non determina un diritto assoluto all'ostensione integrale dell'offerta dell'aggiudicatario.
  • L'accesso a informazioni qualificate come segreti tecnici o commerciali è subordinato alla dimostrazione concreta e intelligibile della loro indispensabilità per la difesa in giudizio di specifici interessi riferiti alla gara; il mero richiamo alla qualità di secondo classificato o a generiche esigenze difensive non è sufficiente.
  • La posizione di secondo classificato attribuisce legittimazione e interesse a impugnare l'aggiudicazione, ma non esonera il concorrente dall'indicare quali parti oscurate siano necessarie per dimostrare specifici vizi della valutazione dell'offerta o dell'operato della commissione.
  • Il bilanciamento tra trasparenza della gara, diritto di difesa e tutela del know-how richiede una valutazione progressiva e circolare: prima si verifica l'esistenza di un principio di prova del segreto, poi la concretezza dell'interesse difensivo e, solo se tale interesse supera la prova di resistenza, si rivaluta più approfonditamente l'opposizione alla divulgazione.
  • La violazione dei termini ordinatori previsti dall'art. 36, commi 1 e 3, del d.lgs. 36/2023 da parte della stazione appaltante non comporta, quale sanzione, l'ostensione integrale dei segreti tecnici e commerciali dell'aggiudicatario; essa può determinare il differimento del termine per impugnare l'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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