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Sentenza

Sentenza n. 288/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n° 2627/2023 del 13/06/2023 emessa dal Tribunale di Catania – Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 16 luglio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, condannando il Ministero all'attribuzione di un valore complessivo di 2.000 euro, oltre accessori di legge. Il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e successive modifiche, notificando il ricorso il 19 novembre 2025, dopo 126 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e la prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, ritenuti necessari per l'ottemperanza a una decisione non appartenente alla giustizia amministrativa. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la carta elettronica per un valore complessivo di 2.000 euro, oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente"

    Costituisce il fondamento normativo del diritto alla carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996 e successive modifiche

    termine dilatorio di 120 giorni

    Impone il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha ritenuto rispettato il termine nel caso concreto.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 93 c.p.c., quale fondamento della regolazione e della distrazione delle spese processuali.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori della parte vittoriosa dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di dare esecuzione al comando giudiziale quando il titolo sia passato in giudicato e ne sia stata provata la notificazione.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato prima della proposizione del ricorso per ottemperanza; il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in caso di persistente inottemperanza.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione l'attribuzione di una prestazione determinata giustifica l'ordine giudiziale di adempimento, comprensivo dell'importo riconosciuto dal titolo e dei relativi accessori di legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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