Ordinanza n. 982/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - 1) del provvedimento n. D/6199/2025 dell’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi del 10/10/2025, con cui è stata rigettata l’istanza di visto per lavoro subordinato dell’8/8/2025 nonostante il Nulla Osta al Lavoro subordinato n. P-MM/L/Q/2025/100942 rilasciato dal SUI di Mantova il 13/5/2025 su richiesta nominativa del 5/2/2025 del potenziale datore di lavoro nell’ambito del cd. Decreto Flussi 2025; 2) di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi, nonostante il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato, adottato dall'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi nonostante il nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione di Mantova nell'ambito del Decreto Flussi. Ha dedotto che l'apparente incongruenza rilevata dall'Ambasciata tra l'attività dell'impresa e il lavoro offerto come cuoco dipendeva da un'anomalia del sistema informatico ministeriale ALI – Modello B2020, che riportava soltanto il codice ATECO prevalente della sede legale e non l'attività di ristorazione svolta presso un'unità locale. L'impresa, invece, esercitava da oltre quattro anni attività di ristorazione etnica indiana con somministrazione al pubblico, documentata dalla visura camerale storica. La ricorrente ha inoltre sostenuto che, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 58 d.lgs. n. 71/2011, il diniego avrebbe potuto fondarsi soltanto su irregolarità sostanziali o dichiarazioni non veritiere, nella specie insussistenti. Ha evidenziato anche che la Prefettura di Mantova, dopo avere richiesto integrazioni documentali ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, aveva rilasciato il nulla osta al lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare. Ha ritenuto non esigibile dalla ricorrente una più intensa diligenza, in relazione all'apparente incongruenza derivante dalla rappresentazione automatica dei dati nel sistema ALI e alla documentazione prodotta circa l'effettiva attività di ristorazione dell'impresa. Ha quindi sospeso il diniego di visto e ordinato alla sede diplomatica di Nuova Delhi di riesaminare il provvedimento, valutando le deduzioni documentate dell'interessata entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La decisione sulle spese è stata rinviata al merito; è stata fissata un'udienza camerale per il 12 maggio 2026 ai fini della verifica dell'esito del riesame.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare concessa.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti del diniego nell'ambito del lavoro subordinato degli stranieri.
art. 58 d.lgs. n. 71/2011
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di irregolarità sostanziali o dichiarazioni non veritiere per il rifiuto del visto.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È richiamato con riferimento alle comunicazioni di preavviso e alle richieste di integrazione documentale effettuate dalla Prefettura.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di visto per lavoro subordinato può essere sospeso quando l'apparente incongruenza tra l'attività dell'impresa e il lavoro offerto risulti potenzialmente riconducibile a un'anomalia nella rappresentazione automatica dei dati amministrativi e il richiedente abbia prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettiva coerenza dell'offerta lavorativa.
- Quando il provvedimento di diniego è fondato su un'incongruenza documentale contestata dall'interessato mediante deduzioni e documenti specifici, l'autorità diplomatica deve procedere a un riesame effettivo, valutando tale documentazione entro il termine assegnato dal giudice.
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