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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22018/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2010 per immobili contestati come non rurali. Questione centrale: riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e rilevanza dell'annotazione catastale (e della eventuale variazione di classamento) e della tempestività e validità delle domande/ autocertificazioni presentate negli anni 2011-2012 per ottenere l'annotazione/variazione. Si discute altresì se l'avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato e se il giudice di merito abbia omesso di considerare l'annotazione catastale e le modalità di presentazione (data di spedizione raccomandata) dei documenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato il ricorso per revocazione (R.G. 6961/2022). Nel ricorso principale (R.G. 5639/2021) ha rigettato il primo motivo proposto dal ricorrente, ma ha accolto il secondo, il quarto e il quinto motivo; ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale (n. 842/09/2020) nei passaggi relativi ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale del Comune. Spese di giudizio regolate in favore del resistente per il ricorso di revocazione; indicato pagamento di eventuale contributo unificato secondo DPR 115/2002 art.13 comma 1-quater.

Norme richiamate

  • d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater

    Prevede la procedura iniziale per la domanda di variazione catastale finalizzata al riconoscimento della ruralità (attribuzione A/6 o D/10). La Corte ricostruisce che la disciplina è stata successivamente modificata e integrata dalle norme successive e dal d.m. attuativo.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis

    Modifica la disciplina precedente prevedendo l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità mediante specifica annotazione, fermo restando il classamento originario per alcuni casi; è parte della sequenza normativa che porta all'efficacia retroattiva collegata all'annotazione.

  • d.m. 26 luglio 2012, artt. 1, 2 e 4

    Disciplina le modalità tecniche per la presentazione delle domande e l'inserimento di una specifica annotazione negli atti catastali relativa alla ruralità, prevedendo anche la separazione tra procedura di variazione di classamento (Docfa) e semplice annotazione per la ruralità.

  • d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter

    Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

    Stabilisce che l'inserimento dell'annotazione catastale produce effetti retroattivi (decorrenti dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda) ai fini del riconoscimento della ruralità; la Corte lo considera decisivo per l'effetto sostanziale dell'annotazione stessa.

  • d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis

    Norma di favore che raccorda l'esenzione dei fabbricati rurali all'iscrizione catastale e contribuisce al principio secondo cui il dato catastale è l'elemento oggettivo decisivo per la qualificazione come fabbricato rurale agli effetti impositivi.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lettera a

    Definisce che non si considerano fabbricati, ai fini dell'imposta, le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557; la Corte richiama che la qualificazione dipende dall'evidenza catastale.

  • d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (convertito in l. 26 febbraio 1994, n. 133)

    Individua i requisiti di ruralità degli immobili; la Corte collega l'accertamento di questi requisiti all'annotazione/ classamento catastale e alla procedura normativa successiva.

  • r.d.l. n. 652 del 1939 e d.m. n. 701 del 1994 (procedura Docfa)

    Norme tecniche che regolano la dichiarazione catastale/ variazione di classamento (Docfa); la Corte ricorda che quando è necessario modificare classamento e rendita la procedura Docfa rimane obbligatoria.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2

    Norma di rito tributario richiamata nelle doglianze sulla presunta omessa pronuncia; la Corte valuta la corretta applicazione delle regole processuali in tema di revocazione e decisione sulle questioni dedotte.

  • art. 395 cod. proc. civ., n. 4

    Norma che disciplina l'errore di fatto rilevabile in revocazione; la Corte spiega che l'errore di fatto è revocatorio solo se decisivo per la decisione e deve essere valutato con ragionamento controfattuale.

  • art. 335 cod. proc. civ.

    Norma sulla riunione delle cause; la Corte la applica analogicamente per riunire i ricorsi correlati e assicurare unità di trattamento.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato nelle censure per omesso esame di motivi; la Corte ricorda la possibilità di correggere la motivazione o decidere la causa in via sostitutiva quando possibile.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato; la sentenza dà atto dell'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente nei casi indicati.

Massime di principio

  • Ai fini dell'agevolazione ICI/IMU per immobili rurali, il dato oggettivo catastale (classamento o specifica annotazione negli atti catastali) è l'elemento decisivo: l'annotazione di ruralità ha efficacia ai fini fiscali e può produrre effetti retroattivi secondo la disciplina del d.l. 102/2013.
  • La domanda dell'interessato con autocertificazione non determina automaticamente il riconoscimento della ruralità: è necessaria l'annotazione in atti operata dall'Agenzia (o la variazione di classamento quando prevista). Se l'annotazione è stata apposta, l'accertamento comunale deve tenerne conto e il contribuente deve impugnare il provvedimento relativo all'annotazione se ritiene insufficiente l'esito.
  • La data di spedizione di documenti inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o PEC/fax secondo la disciplina) fa fede ai fini della tempestività della domanda: il contribuente deve conservare prova della spedizione per far valere la tempestività.
  • L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum); non è necessario che l'ente espliciti tutte le ragioni giuridiche relative alle esenzioni, posto che spetta al contribuente allegare e provare l'esenzione.
  • Se l'esito del procedimento amministrativo (annotazione o diniego motivato) è determinante, la parte interessata deve impugnare specificamente quel provvedimento; le contestazioni in giudizio non possono sostituire l'assenza del necessario atto catastale.
  • In presenza di norme successive (ius superveniens) che modificano le modalità di emersione della ruralità, occorre applicare la disciplina vigente che valorizza l'annotazione catastale e i suoi effetti retroattivi; non è più sufficiente fare riferimento esclusivo a una variazione di classamento originaria prevista da precedenti disposizioni.
  • In sede di cassazione la Corte può correggere la motivazione e decidere in diritto quando la correzione non implichi nuovi accertamenti di fatto; tuttavia, se vi sono questioni di fatto decisive, la causa va rimessa al giudice di merito per il riesame.

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