Sentenza n. 3925/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento n. -OMISSIS- del 10.12.2024 con il quale la Prefettura di Milano ha dichiarato la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente; B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.03.2025: - del provvedimento della Questura di Milano di rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente in data 27.09.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato e conseguente rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito del Decreto Flussi 2021, era entrato regolarmente in Italia e, prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno, era stato assunto dal datore di lavoro originario, poi licenziato per mancanza di lavoro. Successivamente era stato assunto da un diverso datore di lavoro. La Prefettura, rilevata la cessazione o il mancato perfezionamento del rapporto con il datore originario e ritenuta non consentita la sostituzione del datore di lavoro né il rilascio di un permesso per attesa occupazione in assenza di un precedente permesso di soggiorno, aveva revocato il nulla osta. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 5-bis e 22 d.lgs. 286/1998, dell'art. 42 d.l. 73/2022, di varie circolari ministeriali e di altre disposizioni richiamate nel ricorso; violazione delle regole sul procedimento e sulla partecipazione; difetto di motivazione e di istruttoria; illogicità, contraddittorietà, sviamento, travisamento ed errore manifesto; violazione dei principi di imparzialità, buona amministrazione, legittimo affidamento e ne bis in idem. Con motivi aggiunti ha impugnato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno, deducendo l'illegittimità derivata dall'illegittimità della revoca del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Il provvedimento di revoca era fondato su due autonome rationes decidendi: da un lato, la cessazione o il mancato perfezionamento del rapporto con il datore di lavoro originario e l'impossibilità di valorizzare il rapporto con il nuovo datore; dall'altro, la mancata produzione di documentazione essenziale, in particolare di una nuova asseverazione attestante la capacità economica del datore di lavoro e l'inquadramento dell'attività aziendale secondo la disciplina applicabile al Decreto Flussi 2021. Il ricorrente aveva contestato soltanto la prima ragione, lasciando incontestata la seconda, che era quindi divenuta definitiva. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto legittima anche tale autonoma motivazione: la Prefettura aveva richiesto l'integrazione documentale con comunicazione del 27 novembre 2023, senza che l'asseverazione fosse prodotta né dal datore originario né dal lavoratore. La carenza dell'asseverazione, richiesta per verificare la congruità dei requisiti del rapporto di lavoro e la capacità economico-finanziaria del datore, era idonea a giustificare la revoca del nulla osta ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022. Il rigetto della domanda principale ha comportato anche il rigetto dei motivi aggiunti, poiché la legittimità della revoca del nulla osta, quale atto presupposto necessario, impediva il rilascio del permesso di soggiorno. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e la natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 286/1998
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del soggiorno dello straniero.
art. 5-bis d.lgs. 286/1998
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al contratto di soggiorno.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Il comma 11 è richiamato per escludere l'applicabilità del permesso per attesa occupazione in assenza di un regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato già rilasciato.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022
La carenza della legittima asseverazione e della documentazione essenziale richiesta nell'istruttoria può legittimare la revoca del nulla osta al lavoro.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
Le verifiche di congruità oggetto dell'asseverazione riguardano anche capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato e numero dei dipendenti.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate in materia di partecipazione procedimentale.
art. 8 l. 241/1990
Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate in materia di comunicazione e partecipazione procedimentale.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate in materia di preavviso e contraddittorio procedimentale.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome e indipendenti, è sufficiente che una sola di esse sia legittima e idonea a sorreggere l'atto; le censure rivolte esclusivamente alle altre motivazioni non possono condurre all'annullamento del provvedimento.
- In presenza di un atto plurimotivato, la motivazione autonoma non specificamente contestata dal ricorrente diviene definitiva e rende superfluo l'esame delle censure riferite alle altre rationes decidendi.
- Nella procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito del Decreto Flussi, la mancata produzione dell'asseverazione richiesta per verificare la congruità dei requisiti del rapporto e la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro costituisce carenza documentale essenziale, idonea a legittimare la revoca del nulla osta quando non sia sanata neppure dopo una specifica richiesta dell'amministrazione.
- La legittimità della revoca del nulla osta al lavoro, quale atto presupposto necessario, comporta il rigetto della domanda di permesso di soggiorno fondata su quel nulla osta; le censure di illegittimità derivata non possono essere accolte se l'atto presupposto è stato giudizialmente confermato.
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